POS E AMMINISTRATORE CONDOMINIO

L’amministratore di condominio non è obbligato a munirsi del POS

Con riferimento ai pagamenti elettronici, l’articolo 15, quarto comma della L. n. 221 del 17/12/2012, che ha convertito il D.L. n. 179 del 18/10/2012 stabilisce che:

“A decorrere dal 1°gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamento effettuati attraverso carte di debito”.

Tale disposizione impone ai commercianti ed ai professionisti di utilizzate il POS, per i pagamenti aventi un importo maggiore ai 30 euro, come indicato dal primo comma dell’art. 2 del D.M. Sviluppo economico del 24 gennaio 2014.

Nel 2016, con la legge di Stabilità, è stato esteso l’obbligo, per commercianti e professionisti si accettare anche i pagamenti effettuati con carte di credito, oltre che con il bancomat, e inoltre, per importi inferiori ai 5 euro, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Tale normativa, tuttavia, non ha prodotto i risultati auspicati, infatti nel nostro paese l’uso della moneta elettronica è soppiantato dai pagamenti in contante, anche perché non vi è un sistema sanzionatorio in grado di obbligare ad accettare i pagamenti elettronici, e sia perché i costi connessi al POS sono elevati.

Sotto tale profilo è probabile che in un emendamento della legge di Bilancio 2018, approvata nella prima bozza del 16 dicembre 2017, verrà introdotta una sanzione a carico di coloro che non adempiono all’obbligo di ricevere i pagamenti con moneta elettronica.

In questo contesto normativo ci si domanda se l’amministratore di condominio professionista sia obbligato a dotarsi del POS, per accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito da parte dei condomini.

La risposta a tale quesito necessità di un coordinamento con altre disposizioni vigenti in materia condominiali, dato che il Legislatore non ha fatto chiarezza sull’argomento.

Ad oggi non vi è alcun obbligo assoluto di possedere un POS, ma solamente un onere, non sanzionato, di accettare un pagamento elettronico in caso di richiesta.

Pertanto, salvo il divieto di pagamento in contanti oltre i 2.999,99 euro, previsto con la Legge di Bilancio 2016, il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento resta l’autonomia decisionale dei condomini e dell’amministratore.

Per quanto concerne i soggetti obbligati a ricevere un pagamento a mezzo POS, la normativa di riferimento indica solamente i “commercianti”, che svolgono attività di vendita al dettaglio, ovvero i “professionisti” che svolgono un’attività di servizi professionali, o meglio che forniscono una prestazione di tipo intellettuale al pubblico.

I condomini, non acquistano né beni né servizi ma accumulano le risorse nel fondo, che usa l’amministratore per pagare i terzi fornitori di beni o servizi.

L’obbligo del POS in condominio è da ritenersi assolutamente vessatorio e costoso, ed inutile in termini di tracciabilità dei versamenti, dato che i condomini possono effettuare i propri pagamenti con un bonifico, che costa la metà del pagamento via POS ed è in ogni caso tracciabile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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