LICENZIATO PER AVER RUBATO DELLE CARAMELLE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24014/2017 ha ratificato la scelta di un datore di lavoro di mandare a casa un dipendente per aver rubato delle caramelle

Un lavoratore ruba delle gomme e delle caramelle per un totale di 9 euro: ma a prescindere dalla merce rubata, il furto è idoneo a giustificare il recesso in tronco!

Anche sottrarre qualche confezione di gomme da masticare o caramelle, dal supermercato presso il quale si lavora, è un comportamento che può portare al licenziamento, a prescindere dall’esiguo valore economico della merce rubata.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 24014/2017, che ha in maniera definitiva ratificato la scelta di un datore di lavoro di mandare a casa un dipendente ladro di caramelle.

Il ragazzo era stato bloccato, a fine turno dai sistemi antitaccheggio per aver preso, senza pagarle, delle confezioni di caramelle dall’espositore del supermercato, per un valore economico complessivo di 9 euro e 80 centesimi.

Il datore di lavoro, senza alcuna esitazione ha provveduto a licenziare il dipendente. Sia per il Tribunale che per la Corte d’Appello, il licenziamento deve essere considerato legittimo, ed anche la Corte di Cassazione aderisce a tale posizione.

V. anche

Licenziamento durante l’apprendistato

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Il dipendente aveva fatto leva sull’esiguo valore della merce, ma secondo i giudici la gravità della condotta era comunque evidente, a prescindere da tale aspetto. Infatti ad assumere importanza sono l’organizzazione del lavoro, che comporta l’esposizione delle merci alla pubblica fede, e la natura delle mansioni affidate al lavoratore, che in passato era addirittura stato addetto alla sicurezza, e al momento del licenziamento era addetto al rifornimento degli scaffali.

Non deve essere trascurato il carattere fraudolento della condotta posta in essere, con la convinzione di non essere scoperto, dato che i dispositivi sulle caramelle non erano visibili ma in realtà, all’insaputa dei dipendenti erano presenti.

Il legame di fiducia tra datore di lavoro e dipendente risulta compromesso irrimediabilmente, e di conseguenza il licenziamento non può che essere confermato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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