L’atto costitutivo di una start up

La costituzione di una start up non può che iniziare dalla stesura dell’atto costitutivo della società stessa.

Il legislatore, a tal fine, ha individuato due strade alternative e che comprendono: atto pubblico notarile o mediante atto sottoscritto con firma digitale, così come prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

In quest’ultimo caso, l’esclusione dell’intervento di un notaio porta ad escluderne i relativi costi.

In ogni caso, al fine di evitare la procedura classica a mezzo di atto pubblico, è stato previsto che l’atto costitutivo deve essere conforme ad un modello redatto secondo indicazioni del MISE. Tanto considerato, anche con riferimento ad esigenze di uniformità dei contratti che andranno siglati.

Si precisa che anche eventuali modifiche all’atto costitutivo possono essere apportato tramite l’uso di sistemi di firma digitale (senza, ovviamente, l’intervento di un notaio).