Le Start Up e l’accesso al fondo di garanzia

Al fine di offrire al lettore una panoramica articolata dei vantaggi che interessano la costituzione di una start up innovativa, assume particolare rilievo la normativa disposta sull’accesso al Fondo di Garanzia da parte di start up innovative e incubatori certificati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in concerto con il Ministero dell’Economia e della Finanza, ha stabilito criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start up innovative e di incubatori certificati nonché l’importo massimo garantivo per singola impresa dal Fondo (D.M. 26 aprile 2013).

Una conoscenza puntuale di detta disciplina garantisce un accesso agevolato al Fondo e, ove un soggetto non segua pedissequamente la procedura indicata dai MISE e dal MEF, vedrebbe la propria richiesta di garanzia gestita sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Bisogna sottolineare due immediati vantaggi introdotti dal Decreto in analisi:

  • l’importo massimo garantibile dal Fondo individuato in 2,5 milioni di Euro;
  • alle richieste di garanzia viene riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione.

L’art. 3 del citato Decreto offre, attraverso i suoi otto commi, l’insieme delle regole dettate sul punto dall’ordinamento. In primis, evidenziando come in favore delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

Un’altra interessante disposizione si rinviene al comma successivo dove il Governo ha avuto modo di precisare che sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore stesso.

Certamente non bisogna sottacere sulla condizione posta affinché detto vantaggio a favore di questi soggetti si esplichi, ovvero che il soggetto finanziatore non acquisisca (in relazione all’importo dell’operazione finanziaria) alcuna garanzia: reale / assicurativa / bancaria.

Quest’ultima condizione subisce delle eccezioni indicate ai commi 4 e 5 del medesimo art. 3:

  • la garanzia del Fondo copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell’impresa start up innovativa o dell’incubatore certificato (comma 4);
  • la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore (comma 5).