L’ASSEGNO DIVORZILE È SEMPRE DOVUTO ALL’EX CONIUGE?

Quando l’assegno divorzile non rientra più tra i diritti derivanti dalla precedente vita coniugale?

Dell’argomento se ne è occupato recentemente il Tribunale Treviso Sez. I, Sent., 08/01/2019

La suddetta sentenza della I Sez. Civile del Tribunale di Treviso di recente emanazione rappresenta una svolta all’interno del panorama giurisprudenziale. Infatti, di norma l’assegno divorzile viene attributo al coniuge economicamente più debole (nella specie la moglie) in ragione dell’evidente disparità reddituale nonché patrimoniale tra i due.

Pertanto, partendo dal presupposto secondo cui l’assegno divorzile ha natura complessa, e che quindi può essere giustificato dalla sussistenza di tre componenti, considerate cumulativamente o meno, ed in particolare da: una componente assistenziale, secondo la quale risulta necessario determinare il possibile pregiudizio che può derivare ad uno dei coniugi dallo scioglimento del vincolo matrimoniale; una componente risarcitoria, secondo cui è doveroso accertare la causa che determina la rottura del rapporto; ed una componente compensativa, in base alla quale si stimano gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare; la sentenza in esame risulta essere particolarmente innovativa. Riforma che riguarda diversi aspetti dell’istituto in quanto, nonostante l’assegno divorzile debba essere riconosciuto ad uno dei coniugi in base al grado di indipendenza economica dello stesso (per ovvie ragioni) ed in ragione del diritto di questi di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, il giudice ha ivi negato l’assegno medesimo alla “moglie pigra”. Si parla pertanto di “inerzia colpevole” poiché, come risulta dal dispositivo, “la donna finora non ha fatto sacrifici, ed è nelle condizioni di trovarsi un lavoro”.

È così che, appurata la conclamata nonché persistente pigrizia della coniuge, il Tribunale di Treviso ha deciso non soltanto di negare la corresponsione di un assegno divorzile mensile pari ad € 1900, così come l’ex moglie richiedeva, ma ha inoltre interrotto la corresponsione di € 1100 mensili che la donna già riceveva da parte dell’ex marito, quale assegno, da oltre un anno.

Decisione dunque emanata in ragione del fatto che, nonostante l’evidente divario economico tra gli ex coniugi – appurato anche in sede giudicante – la situazione economica della donna (la quale ha affermato di essere disoccupata dal 2007 – anno in cui aveva contratto matrimonio) è il risultato dell’inerzia della stessa, in quanto “non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della signora durante la vita coniugale che abbia contribuito alla formazione o all’aumento del patrimonio” ed in più “essendosi trasferita in Italia nel 2014 appare poco verosimile la circostanza che ai colloqui lavorativi venga scartata perché non è i grado di parlare bene la lingua. Il solo invio dei curricula non è in sufficiente a provare l’impossibilità di reperire un impiego”. Circostanza che, a sua volta, comporta anche il venir meno del contributo apportato dalla donna alla vita familiare quale ragione dell’eventuale assegno divorzile.

Pertanto, come si evince dalla causa, se Lui oggi è benestante il merito non è sicuramente riconducibile all’ex moglie, nemmeno prendendo in considerazione le rinunce alle quali la stessa andò incontro (quali l’abbandono del Paese di origine per seguire il marito nei trasferimenti lavorativi), dal momento che non risulta essere provata la condivisione coniugale circa la scelta della moglie di dimettersi dalle attività lavorative in cui era impiegata.

Di conseguenza, per le predette ragioni è apparso del tutto ragionevole il venir meno del diritto all’assegno divorzile da parte dell’ex moglie.

Dott.ssa Chiara Perrotta


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER