LA RIDETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN PRESENZA DI FIGLI DI SECONDO LETTO

Nel rideterminare l’assegno di mantenimento per i figli, il giudice dovrà valutare le esigenze dei nati dalla successiva relazione

Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non potrà respingere la richiesta di riduzione dell’esborso senza prima valutare le esigenze di crescita degli altri figli nati alla data della sentenza del divorzio

Il giudice non può respingere la richiesta del divorzio atta alla riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti della prima figlia, senza effettuare una valutazione circa le esigenze di crescita degli altri figli avuti dalla successiva relazione e già nati alla data della sentenza.

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 2620/2018 ha accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto ridursi l’assegno di mantenimento da lui versato nei confronti della figlia nata dal precedente matrimonio.

Dopo il divorzio della ex moglie l’uomo si era risposato ed era diventato padre di altri tre figli, pertanto l’importo dovuto alla prima figlia, oramai maggiorenne, non gli permetteva di provvedere adeguatamente alle esigenze della nuova famiglia, anche perché la seconda moglie era malata e priva di reddito.

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Il Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 710 c.p.c., riducendo l’assegno da 550 a 300 euro; la Corte d’Appello lo rideterminava equitativamente in 500 euro sostenendo che, alla data di emissione della sentenza di divorzio, l’uomo aveva già formato una nuova famiglia di fatto con la donna che successivamente avrebbe sposato, ed era già padre di altre due figlie.

L’uomo, in Cassazione sottolinea come la Corte di merito, nella sua decisione, abbia tenuto conto unicamente delle esigenze di vita della prima figlia, senza considerare quella degli altri figli.

Una doglianza ritenuta fondata dagli Ermellini. Il giudice a quo ha ritenuto che il fatto preesistente precludesse l’esame del fatto sopravvenuto la cui ricorrenza avrebbe dovuto accertare.

Secondo la Cassazione, la Corte ha operato una non consentita parcellizzazione del reddito dell’uomo, omettendo di effettuare l’indagine dovuta consistente nel controllare in maniera globale se e in quale maniera le circostanze sopravvenute avessero mutato l’equilibrio economico raggiunto tra le parti alla data del divorzio, e nell’adeguare eventualmente l’importo alla nuova situazione patrimoniale riscontrata.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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