PER L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AI FIGLI E’ IRRILEVANTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Assegno ai figli: ma se il padre è disoccupato?

Secondo la Corte di Cassazione è irrilevante lo stato di disoccupazione

Deve essere condannato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che non versa l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio, il quale non sia giustificato dallo stato di disoccupazione da lui lamentato, essendo irrilevante.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 39411 del 2017, con cui i giudici hanno rigettato il ricorso presentato da un uomo che era stato condannato ex art. 570 c.p., per non aver assolto agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia.

Il padre, in sede di legittimità, aveva evidenziato che non era stata considerata dai giudici di merito la mancanza dello stato di indigenza della minore, che avrebbe a detta sua dovuto caratterizzare il reato, nonché la sua impossibilità di adempiere in quanto disoccupato.

V. anche

I giudici di Cassazione condividono quanto disposto dai giudici di merito ed inoltre sottolineano che le eccezioni attinenti lo stato di disoccupazione appaiono infondate: queste infatti non elidono dall’obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni, con la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso.

Non è da ritenersi rilevante anche la verifica di uno stato di indigenza della minore, dato che lo stato di bisogno è insito in tale condizione, per pacifica giurisprudenza.

Nessun rilievo assume anche la mancata considerazione della deposizione della figlia, contestata nel ricorso, a fondamento della pretesa cessazione dell’omissione alla data di raggiungimento della maggiore età della ragazzina; tale condotta non elide gli effetti di quanto già realizzato e continua a sussistere per effetto del mancato adempimento delle prestazioni scadute.

Nemmeno per prescrizione può ritenersi estinto il reato, come affermato dal ricorrente, in quanto successivamente la figlia è andata a vivere con lui e dunque il reato sarebbe stato consumato fino a quella data.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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