LA MASTURBAZIONE NON RIENTRA NELLA PREVISIONE DELL’ ART. 609 BIS C.P.

Secondo la Corte di Cassazione, non sono sussumibili nell’ambito della previsione dell’art. 609-bis c.p. gli episodi di masturbazione.

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 36742 del 2018

L’art. 609-bis c.p. dispone che:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autoritàcostringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevolesostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Nel caso in cui un uomo compia atti di autoerotismo dinnanzi ad una donna, costretta ad assistere, non scatta il reato di violenza sessuale.

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La natura sessuale di un atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico. Tale valutazione rappresenta il presupposto necessario del diritto alla libertà sessuale dell’individuo.

L’autoerotismo, essendo un’azione che coinvolge direttamente gli organi genitali è percepito come un atto sessuale, tuttavia secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’atto sessuale richiamato dall’art. 609-bis c.p. deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo, che in base a detta norma deve essere costretti a compiere o a subire atti sessuali.

Il requisito previsto dall’articolo 609-bis c.p. distingue l’atto sessuale propriamente detto da tutti gli altri che, anche se significativi di concupiscenza sessuale, non sono idonei ad intaccare la sfera della sessualità della vittima, in quanto comportano solamente un’offesa alla libertà morale o al sentimento pubblico del pudore.

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La Corte di Cassazione è arrivata ad affermare il seguente principio:

“L’esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene della persona presente, non consentono di ritenere configurabile la violenza sessuale quanto, piuttosto, il delitto di atti osceni o quello di violenza privata, sempre che ne sussistano le condizioni”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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