LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fatturazione elettronica

Tutto quello che c’è da sapere

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto a far data dal 1°gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica sia nel caso in cui la cessione di beni o la prestazioni di servizi venga effettuata tra due operatori IVA (B2B, ossia Business to Business), sia nel caso in cui la cessione o la prestazione venga effettuata da un operatore IVA ed un consumatore finale (B2C ossia Business to Consumer).

Pertanto a partire dal 1°gennaio 2019 tutte le fatture che verranno emesse in seguito alla cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere in formato elettronico, ossia XML (eXtensible Markup Language).

Per la redazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche tra soggetti privati si osservano le regole stabilite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, invece per quanto riguarda quelle emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni si osservano le disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale n. 55/2013.

Adesso vediamo quali sono le fondamentali differenze che caratterizzano la fattura elettronica rispetto alla consueta fattura cartacea. Innanzitutto ciò che le differenzia è che la prima deve necessariamente essere redatta tramite l’utilizzo di un dispositivo elettronico, come un computer, un tablet o uno smartphone; inoltre deve essere trasmessa al cliente elettronicamente con l’ausilio del Sistema di Interscambio, detto altrimenti SdI.

Che cos’è il Sistema di Interscambio?

Lo SdI è una sorta di postino virtuale che controlla che la fattura emessa sia completa dei dati fiscali e che contenga l’indirizzo telematico, il c.d. codice destinatario, ovvero l’indirizzo PEC al quale il cliente desidera ricevere la fattura elettronica.

Il soggetto che emette la fattura riceverà alla propria casella di posta elettronica tre PEC: accettazione, consegna e se lo SdI risulterà positivo questa verrà effettivamente ricevuta dal destinatario.

Nel caso in cui non vengano superati i controlli l’emittente riceverà entro 5 giorni una “ricevuta di mancata consegna” del file trasmesso e in tal caso la fattura è come se non fosse stata emessa, pertanto si dovrà provvedere a correggere l’errore che ha causato lo scarto e a rinviarla nuovamente allo SdI.

Se il destinatario della fattura ha comunicato il proprio codice destinatario o la propria PEC, lo Sdi recapiterà il documento presso l’indirizzo corrispondente al codice indicato nella fattura, e nel caso in cui questo risulti errato provvederà a scartare la fattura elettronica emessa.

Generalmente i soggetti privati non hanno un loro “codice destinatario” come invece solitamente hanno le imprese; in tal caso nella casella preposta dovrà digitarsi il seguente codice “0000000” se il soggetto è cittadino Italiano, “XXXXXXX” nel caso in cui sia un cittadino estero.

Il soggetto che ha emesso la fattura elettronica nei confronti di tali destinatari sarà altresì obbligato a dare loro comunicazione che il documento emesso sarà disponibile nella loro area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre a dovergli trasmettere una “copia di cortesia” della stessa tramite indirizzo mail o consegnandola a mano.

Quindi lo SdI verifica che la fattura elettronica contenga i dati obbligatori previsti dall’art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, l’indirizzo telematico, ossia il “codice destinatario” ovvero l’indirizzo PEC al quale il cliente desidera ricevere la fattura ed infine controlla che la partita iva o il codice fiscale del cliente siano validi ed esistenti.

Ad ogni modo i dati obbligatori da riportare sono gli stessi di una fattura cartacea.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio ad ogni modo restano valide le disposizioni previste dall’articolo 21, quarto comma lett.a) del D.P.R. n. 633/72 in merito alla c.d. “fattura differita”. In tal caso l’emittente ha la possibilità di predisporre la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione, rilasciando però al cliente al momento dell’operazione un documento di trasporto anche cartaceo.

Di seguito vediamo quali sono i soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica, ossia gli operatori, come imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” ex art. 27, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 ed i soggetti che rientrano nel “regime forfettario” ex art. 1, commi 54 e 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Tuttavia tali soggetti anche se sono esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche possono in ogni caso emetterle seguendo le disposizioni anzidette.

L’operatore IVA ha diversi modi per trasmettere al cliente la fattura, come il sito dell’Agenzia delle Entrate, Applicazioni predefinite, con l’utilizzo della PEC, o con diversi programmi appositi, inoltre ha la possibilità di farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, un intermediario o un provider.

L’operatore IVA ha anche la possibilità di farsi generare un QRcode, registrando previamente presso il SdI l’indirizzo telematico dove desidera ricevere tutte le fatture. Con il servizio di registrazione questo può abbinare al proprio numero di partita IVA o un indirizzo PEC o un “codice destinatario dove ricevere le fatture elettroniche indipendentemente dall’indirizzo che il fornitore avrà inserito nella fattura.

Sostanzialmente è come avere un biglietto da visita sempre in tasca, in quanto tenendolo sullo smartphone o in formato cartaceo, una volta mostratolo al fornitore, questo potrà leggero ed acquisire tutti i dati necessari per effettuare correttamente la predisposizione e l’invio della fattura elettronica.

Passiamo ora ad esaminare la questione riguardante la conservazione delle fatture elettroniche che ex art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972 è obbligatoria sia per chi la riceve che per chi la emette.

Ma in cosa consiste quest’operazione nello specifico?

Al fine di conservare correttamente una fattura non è sufficiente la mera memorizzazione sul computer del file ma si deve seguire quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Solitamente tale servizio viene fornito da operatori privati certificati ma anche l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione detto servizio.

Da un punto di vista fiscale, quali sono i vantaggi di tale strumento?

•​Per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettano solo fatture e che si avvalgano dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto da questa previsto con il provvedimento, cade l’obbligo di tenere i registri IVA previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972;

•​Gli operatori IVA che emettano e ricavano solamente fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti tracciabili oltre 500 euro, si vedranno ridotti i termini di accertamento fiscale in 2 anni;

Nel caso in cui la fattura venga predisposta ed inviata in un formato differente dal XML o con modalità diverse dal SdI, deve ritenersi non emessa, comportando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. n. 471/1997 in capo al fornitore e l’impossibilità per il cliente della detrazione IVA.

Cosa molto importante, “se il cliente non ha comunicato l’indirizzo telematico o questo è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si consiglia di scaricare la guida completa messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Avv. Tania Busetto


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