PARTITE DI CALCIO ED IL REATO DI RICETTAZIONE DI BIGLIETTI

La ricettazione di biglietti contraffatti di partite di calcio

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 926 del 2019

Sia in primo che in secondo grado l’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di ricettazione di sei biglietti per un incontro calcistico, di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa.

L’imputato, nel ricorrere in Cassazione aveva sostenuto che i biglietti in questione costituivano scritture private ed il reato per falso in scrittura privata ex art. 485 c.p. era stato depenalizzato ex D.Lgs. n. 7 del 2016, pertanto in assenza del reato presupposto non poteva configurarsi il contestato reato di ricettazione.

Il reato di ricettazione, disciplinato dall’articolo 648 del codice penale, prevede che:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere la questione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per infondatezza, sottolineando che l’intervenuta depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata non rileva in applicazione dell’oramai condiviso principio secondo cui:

“nella ricettazione la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’articolo 2 del codice penale, dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa”.

Invece, per quanto concerne l’asserita violazione dell’art. 648 c.p. riguardante il reato di ricettazione, gli Ermellini ritengono che la decisione adottata dal giudice di secondo grado, ossia di ritenere l’imputato responsabile del delitto in questione, per aver trovato nella sua disponibilità diversi biglietti per un incontro calcistico, contraffatti e di provenienza illecita, corretta, in quando in linea con la costante giurisprudenza secondo la quale:

“la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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