LA DOPPIA VITA SESSUALE DEL CONIUGE NON GIUSTIFICA NECESSARIAMENTE L’ADDEBITO

Nel caso in cui la condotta trasgressiva dell’uomo non sia stata la causa dell’intollerabilità della convivenza non è possibile addebitargli la frattura del legame matrimoniale

La doppia vita amorosa del marito non è sufficiente per l’addebito della separazione, nel caso in cui il comportamento trasgressivo dell’uomo non sia alla base della rottura del legame coniugale. Con la sentenza n. 398/2017 del Tribunale di Larino, i giudici hanno respinto la domanda di addebito presentata da una donna dopo aver scoperto dei file hard e compromettenti sul personal computer del marito.

In seguito alla sconvolgente scoperta fatta dalla moglie, secondo il Tribunale non può non tenersi conto del fatto che il consolidato orientamento della Corte di Cassazione impone al giudice di merito di accertare se il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o entrambi i coniugi debba essere considerato come la causa della rottura del rapporto coniugale, e pertanto, se tale comportamento si ponga in rapporto di causalità con il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.

V. anche

Non può essere decretato l’addebito in capo a chi abbia posto in essere una violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. (con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.), dopo che la crisi del vincolo matrimoniale era già maturata o per effetto della stessa.

Secondo i giudici, non si può scordare che l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può concentrarsi sulla condotta di uno solo dei coniugi, prescindendo dal raffronto con la condotta dell’altro. Infatti, la verifica della rottura matrimoniale necessita imprescindibilmente della comparazione tra i comportamenti tenuti dalla moglie e quelli tenuti dal marito, sulla base di una valutazione globale dei rapporti intercorrenti tra i due.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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