LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE VIENE VALUTATA LIBERAMENTE DAL GIUDICE


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La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la ordinanza n. 25770 del 2019 ha chiarito che la dichiarazione confessoria contenuta nella constatazione amichevole e resa dal responsabile del sinistro stradale non ha valore di piena prova, ma è liberamente valutata dal giudice

Il ricorrente aveva adito la Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato l’impugnazione incidentale proposta avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado con la quale, accertata la corresponsabilità dell’altro automobilista, in ordine al sinistro stradale, verificatosi attraverso la collisione dei veicoli da loro condotti, aveva omesso di condannare la compagnia assicuratrice al relativo risarcimento, ritenendo che la presunzione portata dalla constatazione amichevole, relativa alla dinamica dell’incidente, dovesse ritenersi superata da elementi indiziari opposti che legittimavano il rigetto della domanda nei confronti dell’assicurazione.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno preliminarmente rammentato il principio secondo cui

“nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano”.

Quindi, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ex art. 18 della L. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta solamente l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei riguardi del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni.

Detto ciò, la dichiarazione contenuta nel modulo di contestazione amichevole, resa dal responsabile del sinistro non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice

“dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.

Si deve precisare che

“il modello CAI è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all’accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull’an debatur”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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