LA CASSAZIONE CON UNA RECENTISSIMA SENTENZA HA AVUTO MODO DI CHIARIRE L’ISTITUTO DELL’AFFIDO CONDIVISO

Affidamento condiviso e collocazione del minore presso un solo genitore, compatibilità e regole sull’istituto

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 22219 del 2018

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza in commento ha chiarito che l’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione coniugale non esclude che il minore sia collocato presso uno solo dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visite per l’altro genitore.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale di due coniugi, rigettando la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito, disponendo l’affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso la madre. Inoltre il Tribunale aveva previsto le modalità di visita ed i tempi di frequentazione tra padre e figlia e determinato l’importo dell’assegno di mantenimento mensile.

La Corte d’Appello si era uniformata alla decisione del Tribunale, apportando solamente alcune modifiche alla frequentazione tra padre e figlia.

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L’uomo ricorreva in Cassazione, sostenendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., sostituito dall’art. 337-ter c.p., per aver i primi due gradi di giudizio applicato il regime di affidamento condiviso come se fosse un affido esclusivo, prevedendo la possibilità della bambina di vedere il padre solamente un giorno alla settimana, ledendo in tal maniera il suo diritto a ricevere le cure necessarie, l’educazione e l’istruzione, con paritaria presenza di ambo i genitori.

Tale censura, precisa la Corte, è infondata, infatti la regola dell’affidamento condiviso, prevista prima dall’art. 155 c.c. ed ora dall’art. 337-ter c.c., per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno soltanto dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore; come enunciato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18131 del 2013.

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È di competenza del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, in sede di legittimità, ove, invece, è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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