DONAZIONE SIMULATA? PERDITA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

In quali casi si perdono le agevolazioni prima casa?

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, ordinanza n. 21312 del 2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento ha precisato che le agevolazioni prima casa decadono se il proprietario effettua una donazione simulata nei primi 5 anni dall’acquisto dell’immobile e non riacquista, nel termine di 12 mesi un altro immobile da adibire ad abitazione principale; ciò in quanto il negozio simulato sì non produce effetti tra le parti ma non può essere opposto ai terzi.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un contribuente un avviso di liquidazione con il quale gli veniva richiesto il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria in seguito alla revoca delle agevolazioni prima casa concesse sull’atto di acquisto di un immobile, dato che il contribuente aveva ceduto con donazione l’immobile in questione, prima del trascorrere del termine di 5 anni dall’acquisto e aveva fatto decorrere anche il termine di 12 mesi per il riacquisto di altro immobile.

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Il contribuente a sostegno delle proprie ragioni aveva addotto l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’immobile era stato oggetto di una donazione simulata nei confronti della madre, e che tra i due era stata sottoscritta una controdichiarazione avente natura risolutoria e retroattiva, pertanto il presupposto per la ripresa della tassazione era venuto meno.

La vicenda giunta sino in Cassazione ha avuto esito negativo per il contribuente, ed ha dichiarato legittima la pretesa dell’Erario.

Gli Ermellini hanno specificato che il negozio simulato, ex art. 1414 c.c., non produce effetti tra le parti, e produce effetti nei confronti dei terzi in base all’art. 1415 c.c., secondo cui la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione nella domanda di simulazione.

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Detto ciò non vi è alcun dubbio che, la donazione simulata, sia opponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione, quindi l’atto di donazione determina il venire meno di una condizione giustificativa del regime delle agevolazioni prima casa, ovvero che l’immobile non sia venduto o donato prima che siano passati 5 anni dalla data di acquisto.

Inoltre non può assumersi che l’atto di risoluzione stipulato tra le parti abbia efficacia risolutoria degli effetti derivanti dall’atto di donazione, visto che l’effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi, come si evince anche dall’art. 1373 c.c..

Dott.ssa Benedetta Cacace


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