FIGLI: SE LA COPPIA SCOPPIA, UNO CON MAMMA ED UNO CON PAPA’?

In caso di separazione coniugale, fratelli e sorelle non dovrebbero essere separati, ma si dovrebbe sempre adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro unione

In tal senso si esprime laCorte di Cassazione, sezione prima civile, con la sentenza n. 12957 del 2018

La vicenda giudiziale:

Il Tribunale di Roma, nel giudizio di separazione di Tizio e Caia, aveva respinto le reciproche domande di addebito e affidato una delle due figlie ai servizi sociali, disponendo la sua residenza prevalente presso l’abitazione del padre, regolando le visite con la madre e ponendo a carico di questa un contributo mensile per il mantenimento della minore di euro 300 oltre al 50% delle spese straordinarie.

Tizio e Caia proposero ricorso in Corte d’Appello, insistendo sulle proprie domande di addebito della separazione. Caia aveva richiesto che fosse disposto l’affidamento condiviso della figlia, con fissazione della residenza principale presso di sé e non presso il padre; inoltre aveva domandato che a Tizio fosse imposto di versare mensilmente un contributo di euro 1.000 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Dal canto suo Tizio invece aveva domandato l’elevazione a 580 euro del contributo mensile al mantenimento della figlia disposto a carico di Caia, e la sua condanna alla restituzione di quanto corrisposto durante il giudizio di primo grado a titolo di assegno di mantenimento poi revocato.

La Corte d’Appello di Roma aveva accolto la domanda dell’uomo, relativamente alla condanna di Caia alla restituzione della somma percepita a titolo di assegno di mantenimento, nel corso del giudizio di primo grado.

Avverso tale sentenza, Caia propone ricorso per Cassazione sostenendo che la Corte non aveva preso in considerazione la volontà della figlia, di abitare con la madre e con la sorella, come rilevato dal consulente tecnico.

La pronuncia della Corte:

La giurisprudenza di legittimità ritiene che:

“nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore infradodicenne, direttamente da parte del giudice ovvero, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali, costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore”.

In ogni caso, l’ascolto del minore è una cosa ben differente dallo svolgimento di una consulenza tecnica, volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più idonea all’interesse del minore.

Nel caso in cui il giudice intenda disattendere le dichiarazioni del minore ha l’obbligo di motivare la sua decisione con rigore e pertinenza.

Nel caso di specie vi era una chiara volontà della minore di convivere con la madre e con la sorella, con la quale ha un importante rapporto affettivo.

Secondo un costante orientamento, in caso di separazione coniugale, fratelli e sorelle non dovrebbero essere separati, ma si dovrebbe sempre adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro unione, a meno che non vi siano ragioni ineludibili.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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