LA BUSTA PAGA PROVA LE FERIE NON GODUTE DAL LAVORATORE?

Le ferie non godute: possono dimostrarsi attraverso la busta paga?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 16656 del 2019

Nel caso di specie, la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado aveva accertato il diritto del ricorrente, dipendente presso una s.a.s. alla corresponsione di una somma, a titolo di indennità sostitutiva per ferie, permessi e festività soppresse non goduti nell’arco di 13 anni, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Secondo la Corte il lavoratore aveva fornito la prova documentale del mancato godimento dell’intero periodo di ferie annuali, relativamente agli anni oggetto della controversia, allegando il conteggio analitico anno per anno relativo alle poste retributive delle quali chiedeva il riconoscimento, e producendo le buste paga.

Dalle buste paga si evinceva il mancato godimento del riposo retributivo nella misura contemplata dal contratto collettivo e la sua piena legittimità del diritto rivendicato in giudizio.

La società datrice di lavoro, nel ricorrere in Cassazione ritiene che il lavoratore non abbia fornito la prova dell’avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale perché prestato nei giorni destinati a ferie, permessi o riposi.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, in particolare, quanto al richiamo dell’orientamento di legittimità che afferma la relatività di quanto certificato dal datore in busta paga in merito alle specifiche condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro esso si rivela inconferente nel caso in questione.

Nel caso di specie le contestazioni provengono dal datore di lavoro, ossia dal medesimo soggetto che ha emesso il documento contabile, di tal che, il suo contenuto non può che assumere il valore di prova contraria a quanto affermato dal dichiarante.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombe sul datore di lavoro la dimostrazione dell’oggettiva insussistenza delle condizioni che giustificano l’applicazione delle tutela in materia di lavoro”.

Pertanto il datore di lavoro ha l’onere di contestare l’insussistenza probatoria delle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore per dimostrare il mancato godimento delle ferie.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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