PROCESSO CIVILE TELEMATICO E DEPOSITO ERRATO

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 15662 del 2019, dando continuità al costante orientamento, ha confermato l’applicabilità del principio di raggiungimento dello scopo al deposito telematico irregolare.

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 15662 del 2019

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva rigettato l’istanza di rimessioni in termini, dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto dichiarativo di inammissibilità di istanza di ottenimento di un equo indennizzo in riferimento alla durata eccessiva di un procedimento di esecuzione immobiliare.

Secondo i giudici l’opponente avrebbe dovuto introdurre l’opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto. L’invio, avvenuto nel termine era stato oggetto di comunicazione di rifiuto da parte degli uffici della corte d’appello mediante pec, dopo la scadenza.

Pertanto la rimessione in termini andava esclusa non essendo scusabile il fatto che la presentazione dell’opposizione, per tale ragione rifiutata dagli uffici, fosse stata effettuata mediante deposito telematico nello stesso procedimento ritenuto definito.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che il substrato fattuale si riduce all’avvenuto deposito telematico dell’atto introduttivo del procedimento di opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, prevedete nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l’emanazione del decreto di inammissibilità opposto.

Secondo la Corte :

“ è incontroverso che il sistema informativo anche ministeriale, pur dopo l’emanazione del decreto conclusivo, abbia consentito l’invio telematico di un atto successivo alla definizione della fase monocratica, generando, da un lato, le relative ricevute e ingenerando, d’altro lato, il conseguente affidamento di completamento del deposito, affidamento contraddetto, nove giorni dopo e scaduti i termini per l’opposizione, solo da una pec manuale da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell’atto”.

In tal caso deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito, connotata solamente da mera irregolarità quanto all’identità del fascicolo di destinazione e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell’ufficio di cancelleria l’avvenuto deposito.

Per tale motivo deve darsi seguito alla costante giurisprudenza che ha ritenuto in mancanza di sanzione espressa di nullità:

“-meramente irrituale l’invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonché tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall’ufficio;

-meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee nel caso di specie prescritte, dell’atto introduttivo del giudizio;

-suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo p.e.c. in epoca in cui essa, in tesi, non era ancora attuabile”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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