IRAP ED IL PRESUPPOSTO DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Corte di Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza n. 28635 del 29 novembre 2017Irap, il presupposto dell’autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione ha di recente riesaminato, con l’ordinanza n. 28635, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 445 del 1997.

Nel caso in esame, un medico di base, destinatario di due avvisi di accertamento relativi ai redditi imponibili ai fini Irap, aveva impugnato gli atti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.

Il contribuente lamentava la mancanza di motivazione circa l’imposta pretesa e l’inesistenza della soggettività passiva all’Irap ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, talché concludeva per l’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

La CTP di Siracusa, con la sent. n. 98 del 2013 aveva accolto il ricorso del sanitario, ritenendo fondata l’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento.

La CTP di Palermo, sezione distaccata di Siracusa, definiva il giudizio con sent. n. 2129/2016, accogliendo l’appello ritenendo che:

“L’elemento costituito dalla collaborazione sistematica di un dipendente integra in modo determinante, a configurare l’attività espletata dal medico di base, che opera in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale, dotato del requisito della autonoma organizzazione e, quindi, il reddito professionale conseguito dal medico, nel caso di specie, è da assoggettare ad Irap”.

V. anche

Il medico ricorreva in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha accolto la linea difensiva del ricorrente, in quanto la decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora certificati delle sezioni unite.

Ne consegue che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 445 del 1997 non ricorre nel caso in cui il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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