INTERVENTO CHIRURGICO ERRATO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Alcune precisazioni sulla liquidazione del danno non patrimoniale

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 2788 del 2019

Nel caso di specie gli attori avevano convenuto in giudizio una azienda ospedaliera della capitale, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall’attrice in seguito ad una esecuzione colposamente inidonea di un intervento chirurgico effettuato per il trattamento di un’ernia al disco, seguito da una seconda operazione solo parzialmente riparatrice, con conseguente necessità di significative cure fisiologiche e farmacologiche.

Il giudice di prime cure aveva accolto le doglianze attoree, mentre la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la pronuncia, riducendo la liquidazione del danno in favore dell’attrice, in conseguenza di una invalidità permanente ritenuta sussistente in misura minore.

Nel ricorrere in Cassazione viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 del codice civile che dispone:

“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Il nostro ordinamento disciplina e riconosce le fattispecie del danno patrimoniale e non patrimoniale; la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo costante orientamento giurisprudenziale deve essere intesa nel senso che:

“a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;

b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenzederivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni”.

Detto ciò si evince che il giudice nell’accertare e nel liquidare il danno deve valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazionale.

Quanto appena esposto è in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 1996 ha precisato che:

“L’inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall’art. 2059 c.c., non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale”.

La Corte di Giustizia dal canto suo, con la sentenza C-371/2012ha dichiarato che:

“rientra nella nozione di danno alla persona ogni danno arrecato alla sua integrità che include le sofferenze sia fisiche che psicologiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti conformemente alla prima e alla seconda direttiva figurano i danni morali. Il diritto nazionale italiano prevede, da un lato, all’art. 2059 c.c., il fondamento del diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali, dall’altro, all’art. 139 cod. ass., le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento per quanto riguarda il danno biologico per lesioni di lieve entità cagionate da siffatti sinistri. L’art. 139 cod. ass. non si pone, pertanto, in contrasto con la normativa comunitaria, poichéla liquidazione del danno morale, se e in quanto dimostrato, non è impedita dalla norma denunciata, ma semmai, come confermato dal Governo italiano in udienza dinanzi alla Corte, limitata entro la misura stabilita dalla norma stessa”.

Sulla base di quanto premesso, il giudice, nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute ex art. 32 Cost., dovrà necessariamente valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale sia quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita.

La misura standard del risarcimento del danno prevista dalla legge può essere aumentata nella sua componente dinamico-relazionale, se vi sono conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari.

Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21939 del 2017:

“ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento, spetta al far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all’esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differenteconsiderazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità”.

Pertanto costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, appartenendo tali categorie di danno alla medesima area protetta dall’art. 32 Cost.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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