IN TEMA DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE CHE SCEGLIE IL PART TIME

RIGETTATA LA RICHIESTA DI MANTENIMENTO PER LA MOGLIE CHE SCEGLIE IL PART-TIME PER OCCUPARSI DEI FIGLI ORMAI GRANDI

La recente pronuncia della I Sezione della Corte d’Appello di Bologna del 20 gennaio 2023 ha negato il riconoscimento dell’assegno alla moglie che ha continuato a preferire un lavoro part-time per badare ai figli, nonostante questi fossero ormai grandi e non avessero quindi bisogno di essere affiancati continuamente dalla madre.

Con riferimento al mantenimento della moglie in particolare, questione che si inseriva in una causa particolarmente conflittuale, la Corte territoriale ha revocato l’emolumento inizialmente riconosciuto alla donna sia in ragione della ridotta capacità economica dell’uomo  sia in quanto

la donna è in possesso della qualifica di cuoca, qualifica che nel corso degli anni le avrebbe potuto permettere di aumentare l’orario di lavoro”

e di conseguenza di incrementare il reddito annuo percepito.

Invece la stessa decideva di conservare il contratto part-time:

la scelta della donna di lavorare part-time per provvedere all’accudimento dei figli non appare convincente, alla luce sia della prevalente collocazione dei figli presso il padre, stabilita in primo grado, sia in ragione dell’attuale età dei figli, età che non giustifica più un loro costante accudimento”.

Quanto al resto, in punto di addebito della separazione, i giudici rilevavano che se da una parte il marito eccepiva una relazione extraconiugale che la donna avrebbe intrattenuto con l’allenatore di calcio di uno dei figli e la donna confermava la circostanza, essa non poteva giustificare l’addebito, perché non era stata collocata nel tempo e quindi ben avrebbe potuto accadere in un rapporto già gravemente in crisi e particolarmente conflittuale e compromesso.

La conflittualità che caratterizzava il giudizio poi, spingeva il Collegio ad affidare i minori ai servizi sociali, ritenendo che l’accesa litigiosità fosse pregiudizievole della capacità genitoriale delle parti. Quanto alla collocazione prevalente invece, un figlio veniva assegnato alla madre e l’altro figlio presso il padre stabilendo conseguentemente il mantenimento diretto di ciascun genitore.

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App. Bologna, sez. I, sent., 20 gennaio 2023