IL VALORE ELLE RIPRESE DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA NEL DANNEGGIAMENTO AUTO

VIDEO DELLA SORVEGLIANZA PER ACCERTARE LA RESPONSABILITÀ SUL DANNEGGIAMENTO AUTO

Il Tar della Sicilia si è recentemente pronunciato respingendo le richieste di un privato di accedere al sistema di video sorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che la propria autovettura parcheggiata negli spazi antistanti l’ambulatorio vaccinale del nosocomio, aveva subito danni da parte di ignoti.

L’Ospedale negava l’accesso e quindi il privato ricorreva al Tribunale amministrativo regionale di competenza, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza lamentando la violazione degli artt. 3, 22 e 24 della legge n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento.

Il Collegio giudicante tuttavia decideva per il rigetto dl ricorso, ritenendo che

ove l’istanza stessa non sia finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso del soggetto intimato, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso, essa non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso”.

Il Tar siciliano richiamava in via preliminare l’art. 22 della legge n. 2411/1990 che, dopo aver fornito al comma 1° lett. d) la definizione di documento amministrativo, qualificandolo come

ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”, sancisce che “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.

Di tal guisa, come chiarito dal Collegio, il diritto di accesso non può essere esercitato per

promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi” (ex multis Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28

febbraio 2020, n. 1464; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3228).

Al pari il privato non mirava all’ostensione un documento già esistente, ma ad ottenere un informazione circa un fatto, probabilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza, da cui era derivato un danno ad un bene.

Non sussistendo quindi una richiesta di visione di documenti amministrativi specifici ed esistenti, trovava applicazione l’art. 22, comma 4 richiamato e dunque il reclamato diritto era insussistente.

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sentenza-22-dicembre-2022-n.-3376 – TAR SICILIA