IL REATO DI MOLESTIE: INVIO PER POSTA DI FOTO HARD
Molestie a mezzo posta tradizionale, si configura o meno il reato?
Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 40716 del 2018
Il Tribunale di primo grado aveva condannato l’imputato ex art. 660 c.p., per aver inviato alla persona offesa diverse missive con allegate delle foto aventi contenuto erotico e messaggi sgraditi.
L’art. 660 c.p. dispone che:
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.
Secondo il giudice, il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dalla norma sopra citata, doveva ritenersi integrato sia nel caso in cui l’agente si fosse trovato in luogo pubblico e il soggetto passivo in luogo privato, sia nel caso inverso. Nel caso in esame l’imputato aveva inviato le foto tramite il servizio postale, quindi aveva agito in luogo pubblico e l’evento molestia e disturbo si era realizzato in luogo privato presso la residenza della persona offesa.
Vedi anche
Gli Ermellini, investiti della questione hanno ritenuto il ricorso fondato, in quanto il Giudice aveva mal applicato la legge penale con riferimento ad una delle componenti alternative dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 660 c.p. costituita dalla pubblicità o apertura al pubblico del luogo di commissione della molestia o del disturbo alla persona.
La Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto:
“si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti”.
Inoltre si è affermato anche un’ulteriore principio di diritto, secondo il quale:
“Per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Vedi anche
Tale principio implica la contestuale presenza del soggetto attivo e della persona offesa, altrimenti viene a mancare la potenzialità lesiva dell’azione molesta o di disturbo.
Detto ciò si evince che il Tribunale di primo grado aveva errato nel ravvisare il requisito della pubblicità del luogo nell’ufficio postale dal quale il ricorrente risulterebbe aver spedito le lettere moleste, trattandosi di un antefatto insufficiente ad integrare un requisito dell’elemento oggettivo del reato.
Al fine di integrare la contravvenzione prevista dalla norma in esame devono ricorrere alternativamente, anche gli altri elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dall’art. 660 c.p.
Il mezzo telefonico assume rilievo proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio, con conseguente lesione della libertà di comunicazione.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale:
“al termine telefono, deve essere equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente”.
Al contrario, è stata esclusa l’ipotizzabilità del reato in questione nel caso di molestie arrecate tramite posta elettronica, in quanto non vi è alcuna interazione tra mittente e destinatario, non essendovi alcuna intrusione del primo nella sfera di attività del secondo.
Si è ravvisata una analogia tra la posta elettronica e la posta tradizionale, inviata, recapitata e depositata nella cassetta delle lettere. Quindi, l’invio di una lettera tramite il servizio postale non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera di attività del secondo.

