IL PADRE ABUSA SULLA FIGLIA E LA MADRE NON INTERVIENE: ANCHE LEI È RESPONSABILE

Nel caso in cui il padre abusi sessualmente della figlia minore e la madre non faccia nulla per impedirlo è anch’essa responsabile?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 1650 del 2019

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva condannato l’imputata per i reati di cui all’art. 81 c.p., art. 40 c.p., secondo comma, art. 609 bis c.p., art. 609 ter n. 5 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale genitore della minore, non aveva impedito al padre della stessa di compiere atti di violenza sessuale sulla figlia; inoltre l’imputata aveva maltrattato la minore, cagionandole pessime condizioni di vita.

L’articolo 40 del codice penale che disciplina il rapporto di causalità dispone che:

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Invece l’art. 609 bis c.p. in materia di violenza sessuale prevede quanto segue:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Gli Ermellini intervenuti per dirimere la questione hanno dichiarato il ricorso dell’imputata inammissibile in quanto oltre a riproporre questioni già sollevate e disattese dai giudici di merito, si basa

“su una mera ricostruzione alternativa dei fatti, che non trova fondamento concreto in nessuno degli elementi probatori raccolti e anzi contrasta con le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa”.

Anche la pronuncia in esame conferma quanto statuito in primo e in secondo grado a carico della ricorrente, ossia un clima negativo nel quale la madre, una volta informata dalla figlia minore delle violenze subite da parte del padre, spinta dalla volontà di non mutare la propria situazione familiare, aveva preferito prendere le difese del marito, insultando la minore e costringendola a ritrattare quanto raccontato.

Quindi, la minore avrebbe ritrattato la propria versione non perché segretamente costretta dal padre ma perché sollecitata da entrambi i genitori.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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