IL CONSENSO INFIRMATO NON PUÒ ESSERE PRESUNTO
Il medico e la struttura sanitaria vengono meno all’obbligo di fornire un valido consenso informato al paziente, non solo quando omettono del tutto di informarlo circa rischi e benefici del trattamento ma, anche quando acquisiscano il consenso con modalità improprie, che si concretizzano ad esempio nel far sottoscrivere al paziente un modulo generico o nell’ottenere un consenso espresso solo oralmente
Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 32124 del 2019
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta nuovamente per ribadire che il consenso informato, espresso da un paziente ad un determinato trattamento sanitario, deve essere espresso adeguatamente e non può essere presunto.
Con la pronuncia n. 2854 del 2015, gli Ermellini hanno chiarito che
“l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente”.
Il trattamento medico ed il consenso informato sono due diritti distinti del paziente, infatti, il consenso informato riguarda quel diritto fondamentale della persona attinente all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente.
Solamente nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 32 della Costituzione di può essere obbligati ad un determinato trattamento sanitario altrimenti vige la libera autodeterminazione del soggetto.
Invece, il trattamento medico attiene alla tutela del diritto fondamentale alla salute, così come statuito nell’articolo 32 della Costituzione.
“L’autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone l’autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell’acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo invero accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano, avuto riguardo al criterio del più probabile che non, da considerarsi ad essa causalmente astrette”.
Nel caso in cui il paziente non abbia espresso il proprio consenso informato, l’intervento del sanitario è illecito, tranne nel caso di trattamento sanitario obbligatorio ex art. 32, secondo comma Cost., anche se nell’interesse del paziente.
Il consenso informato riguarda l’informazione che il sanitario deve fornire al paziente circa i rischi ed i benefici del trattamento stesso.
Come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 23328 del 2019
“la struttura e il medico hanno il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, ai suoi rischi, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al libello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze scientifiche di cui dispone”.
Inoltre, il consenso informato deve essere acquisito anche nel caso in cui la probabilità di verificazione dell’evento avverso sia di scarsa entità, o al contrario sia così alta da renderne certo il suo accadimento, e ciò perché la valutazione dei rischi appartiene solo al titolare del diritto esposto.
A fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, è onere della struttura sanitaria e del medico provare l’adempimento dell’obbligazione, senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente.
Il medico e la struttura sanitaria vengono meno all’obbligo di fornire un valido consenso informato al paziente, non solo quando omettono del tutto di informarlo circa rischi e benefici del trattamento ma, anche quando acquisiscano il consenso con modalità improprie.
Tali modalità improprie si concretizzano ad esempio nel far sottoscrivere al paziente un modulo generico o nell’ottenere un consenso espresso solo oralmente.