I CONTRIBUTI VERSATI ALLA CASSA FORENSE SONO RIMBORSABILI?

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati, nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilitàdei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 21, nel rispetto dei limiti dell’autonomia degli enti senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 19255 del 2019

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva accolto solo in parte l’impugnazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avverso la decisione di primo grado che aveva annullato le cartelle esattoriali di pagamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 2001 al 2006 alle quali si era opposto l’avvocato ricorrente, dichiarando che quest’ultimo era obbligato a versare solamente i contributi relativi all’anno 2001.

Secondo la Corte Territoriale si era formato il giudicato interno sia in ordine all’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi ipotesi di decadenza dell’avvocato in relazione alla tempestività della proposizione della sua domanda di ripetizione dei contributi, sia in merito alla verificata mancanza di continuità dall’esercizio della professione forense nel periodo 2004-2006. Pertanto doveva ritenersi acquisito il diritto alla ripetizione dei contributi versati sussistendo i presupposti al loro recupero ex art. 21 della L. n. 574 del 1980.

La norma sopra menzionata dispone quanto segue:

“Coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319 .

Sulle somme da rimborsare è dovuto l’interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell’iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione, indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l’iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l’aggiunta dell’interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all’art. 16 a decorrere dalla data dell’avvenuto rimborso”

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del Regolamento della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense è stato abrogato l’articolo 21 della L. n. 576 del 1980 e pertanto:

“In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati, nell’esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilitàdei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 21, nel rispetto dei limiti dell’autonomia degli enti senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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