AVVOCATI E RESPONSABILITÀ PER MANCATA INFORMAZIONE AL CLIENTE

Responsabilità dell’avvocato per mancata informazione del cliente

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 19520 del 2019

Nel caso di specie l’attore aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di primo grado, due avvocati, al fine di ottenere la loro condanna per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione all’iscrizione di tre cambiali a sua firma, protestate, sostenendo che uno dei legali gli aveva riferito che prima della definizione del processo penale di falso non poteva farsi e l’altro invece si era limitato ad assisterli nella materia penale.

L’attore aveva proposto anche opposizione ai decreti monitori per prestazioni professionali ottenuti dai legali che lo seguivano nella sua pratica.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato sia la causa di accertamento e condanna per responsabilità professionale dei due avvocati sia le opposizioni ai decreti ingiuntivi.

Nel ricorrere in Cassazione l’originario attore lamenta violazione e falsa applicazione della disciplina sull’esercizio della professione forense che all’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede che:

“Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”.

I giudici di merito avevano affermato che essendo l’avvocato penalista incaricato di seguire la sola questione penale, non gli si poteva imputare alcunché per non aver consigliato il cliente di attivarsi al fine di ottenere la cancellazione dei protesti.

La Cassazione osserva come la materia della cancellazione dal registro dei protesi è ambito professionale nel quale l’esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora questo fosse ritenuto esistente, deve ribadirsi che:

“nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia allatto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole”.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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