SULLA VALIDITÀ DELLA QUERELA PRESENTATA DALLO STRANIERO

Denuncia querela presentata da uno straniero in forma orale: per la Corte di Cassazione è valida la querela presentata da un soggetto straniero che non conosca la lingua italiana e che si sia fatto assistere da persona in grado di tradurre le espressioni, non essendo necessario che questa sia iscritta nell’albo degli interpreti.

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 29059 del 2019

Nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte d’Appello erano concordi nel ritenere penalmente responsabile l’imputato, per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., perpetrato ai danni di una ragazza straniera.

Nell’adire la Cassazione il ricorrente lamenta la mancanza di volontà della persona offesa nel proporre la querela, in ragione del tenore delle espressioni utilizzate negli atti, essendo queste ambigue e contraddittorie avendo utilizzato questa una lingua differente da quella di origine.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso ritenendo provata la volontà di proporre querela da parte della vittima, cittadina portoghese, infatti

“deve considerarsi valida la querela presentata oralmente dal cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all’uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest’ultima sia iscritta nell’albo degli interpreti”.

Nella vicenda in esame la persona offesa si era fatta assistere da un soggetto nominato ausiliario di polizia giudiziaria, che ne aveva raccolto e tradotto le dichiarazioni rilasciate in lingua inglese.

Né tanto meno possono sorgere dubbi circa la corrispondenza delle dichiarazioni tradotte rispetto a quanto esposto dalla giovane vittima, che dopo essersi allontanata nella notte dall’abitazione del ricorrente, aveva coerentemente riferito lo svolgimento dei fatti.

Sulla base di quanto appena esposto non vi devono essere dubbi circa la dichiarata volontà della giovane di chiedere di procedere penalmente nei confronti dell’odierno ricorrente; né si ravvisano difformità sostanziali tra la chiara formula italiana, utilizzata nel verbale di querela e la corrispondente versione inglese.

La volontà espressa, ribadita dalla sottoscrizione del verbale si pone come definitivamente formata.

In definitiva:

“ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela”, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela“, sì che la volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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