ESTRADIZIONE E MANDATO DI CATTURA

Ai fini dell’estradizione è necessaria la copia autentica del mandato di cattura

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 02037 del 2019

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica Popolare cinese nei confronti di una cittadina cinese in riferimento ad un provvedimento di cattura emesso dall’Amministrazione di sicurezza pubblica per il concorso nei reati di sequestro di persona e frode, ritenuti corrispondenti alle ipotesi di reato di cui agli articoli 630 e 640 c.p., subordinando inoltre l’estradizione al rispetto della condizione prevista dall’art. 699 c.p.p.

L’art. 699 c.p.p. prevede che:

“La concessione dell’estradizione, l’estensione dell’estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l’estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro stato.

La disposizione del comma 1 non si applica quando l’estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi hafatto volontariamente ritorno.

Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell’estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

Il ministro verifica l’osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte”.

Nel proporre ricorso in Cassazione l’imputata aveva dedotto l’assenza nella documentazione inviata dallo Stato richiedente, sia della sentenza di condanna sia del provvedimento restrittivo della libertà persona, risultando trasmesso solamente un documento in cui si attestava che vi era un mandato di arresto per l’estradanda.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato in parte fondato il ricorso, rammentando come l’articolo 7, par. 2 del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare cinese, ratificato con la l. n. 161 del 2005, nella lettera a) prevede che:

“La domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall’autorità competente dello Stato richiedente”.

Nel caso di specie, di tale necessario documento di corredo della domanda di estradizione non è alcuna traccia.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“in tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l’Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria deliberazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l’autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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