È VALIDO L’ATTO DI IMPUGNAZIONE PRIVO DI FIRMA DEL DIFENSORE?


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La sottoscrizione del difensore, in materia di impugnazioni costituisce requisito formale indeclinabile, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto. Ai fini del superamento della situazione di incertezza in ordine alla provenienza dell’atto da chi ne risulta proponente, deve invero ritenersi rituale l’atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire aliunde al sottoscrittore come autore dell’atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 46238 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46238 del 2918, è intervenuta al fine di dirimere un’annosa questione riguardante la validità o meno dell’impugnazione non avente la firma del difensore.

Nel caso di specie la difesa dell’imputato aveva presentato ricorso avverso l’ordinanza che aveva dichiarato l’inammissibilità ex artt. 581, 582 e 591 c.p.p., dell’atto di appello proposto dal ricorrente nei confronti del provvedimento “de liberatate” pronunciato dalla Corte d’Appello in quanto l’imputazione non risultava sottoscritta dalla persona che l’aveva presentata e, per tale motivo non poteva esserne accertata la provenienza.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stata esclusa la provenienza del ricorso da colui che l’aveva presentato, laddove il pubblico funzionario della cancelleria nell’apporre il timbro di ricezione in calce all’atto aveva attestato che il documento era stato presentato proprio dall’avvocato dell’imputato.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato ammissibile il ricorso precisando come,

“la sottoscrizione del difensore, in materia di impugnazioni costituisce requisito formale indeclinabile, con la conseguenza che il vizio derivante dalla sua omissione è superabile solo in presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dello scritto. Ai fini del superamento della situazione di incertezza in ordine alla provenienza dell’atto da chi ne risulta proponente, deve invero ritenersi rituale l’atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire aliunde al sottoscrittore come autore dell’atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione”.

Nel caso di specie, anche se l’istanza di riesame non era stata sottoscritta dal difensore proponente risultava sicuramente riconducibile al difensore dell’imputato e, a riprova vi era l’appunto a penna del cancelliere, sull’atto originale, che attestava che il documento era stato presentato proprio dall’avvocato in questione.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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