AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ED APPROPRIAZIONE INDEBITA


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Se l’amministratore di condominio trattiene per se le somme versate dai condomini?

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 27822 del 2019

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano riconosciuto l’imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata con riferimento a somme da lui percepite nella qualità di amministratore di condominio, condannandolo alla pena di reclusione di mesi sei nonché ad euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

L’articolo 646 del codice penale disciplina l’appropriazione indebita e dispone che:

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

[Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61]”.


Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che l’imputato non aveva provveduto al pagamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato intercorso con il portiere del condominio, nonché a diverse fatture emesse dai fornitori.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno precisato che

“non vi è dubbio che la condotta dell’amministratore, il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione vincolata ai pagamenti nell’interesse del condominio, integri il delitto di appropriazione indebita”.

In diverse occasioni la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che

“la specifica indicazione del denaro, contenuta nell’art. 646 c.p., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, atteso che anche il denaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente la mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà”.


Ciò si realizza non solo nel caso in cui si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, ma anche nel caso in cui vi sia la consegna del denaro con espressa limitazione del suo utilizzo o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per uno scopo determinato; in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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