AUTOVELOX E CORRETTO POSIZIONAMENTO


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Corretto posizionamento dell’autovelox e legittimità della contravvenzione

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 31411 del 2019

La contravvenzione è valida anche se rilevata da un autovelox posizionato sul lato opposto a quello autorizzato dall’Ente proprietario della strada?

Nel caso di specie sia il Giudice di Pace che il Tribunale erano concordi nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’autovelox sul lato opposto della carreggiata, rispetto a quanto autorizzato dall’Ente proprietario della strada.

Per tale ragione era stato annullato il verbale di contravvenzione impugnato dal ricorrente per la violazione dell’art. 142 del codice della strada comma 8.

Il Comune, nell’adire la Corte di Cassazione lamenta che i giudici di merito non avevano tenuto in considerazione che l’articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito con la L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia.

Nel caso di specie il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti gli autovelox fissi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso perché

“l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione”.

Il Comune aveva ritenuto di collocare un prefabbricato considerandolo, senza poterlo fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tener conto che il prefabbricato installato, per il senso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia e, non anche per le autovetture provenienti dalla direzione opposta.

Dott.ssa Benedetta Cacace       

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