… E SE IL VIGILE FUORI SERVIZIO ED IN ABITI CIVILI TI APPLICA UNA MULTA?
È valida la multa elevata da un vigile fuori servizio?
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 02748 del 2019
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta su un’interessante questione, ossia se il verbale di polizia redatto da un vigile fuori servizi, in abiti civili, sia valido o meno.
Nel caso di specie, l’attore aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la pronuncia del Giudice di Pace, che aveva rigettato la sua opposizione al verbale della polizia municipale con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 148 del codice della strada per aver effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un incrocio.
Il ricorrente riteneva che il verbale di contestazione fosse invalido essendo stato elevato da un comandante della polizia municipale mentre era fuori servizio e vestiva abiti civili.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno accolto il motivo di ricorso dell’uomo, sottolineando come dall’impugnata sentenza
“pare di comprendere che il Tribunale contrapponga la polizia giudiziaria ad altri corpi diversi dalla polizia giudiziaria, tra cui i corpi di polizia municipale, i quali opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio”.
Detta affermazione è errata in quanto “la polizia giudiziaria non è un corpo, bensì una funzione”, inoltre la conclusione dell’argomentazione svolta nella sentenza impugnata, ossia che gli appartenenti ai corpi di polizia municipale opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio, si pone in contrasto con quanto dettato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5771/2008 e 5538/2001 e travisa quanto statuito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 35099 del 2015, con cui si dispone che:
“gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.p. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio”.
Pertanto quello che si evince con la sentenza in commento è che il verbale di contestazione elevato da un vigile non in servizio non è valido.