ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI EX ARTT 2 E 3 DE R.D 14/04/1910 N. 639 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 150/2011 E SS. MODIFICHE (ABBANOA)

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GIUDICE DI PACE DI ________________
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI
EX ARTT 2 E 3 DE R.D 14/04/1910 N. 639 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 150/2011
E SS. MODIFICHE

Per
_________, C.F. _________, nato a _____________ il __________ e residente in __________ (__) alla via ____________ n. ____,
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall’avv. ____________ del foro di _________, C.F. ___________, con domicilio eletto presso
il suo studio in __________ alla via ___________, n. ____ ed al cui n. di fax ________________ ed indirizzo pec _______________ potranno essere inviate le comunicazioni di rito da parte della cancelleria nel corso del presente giudizio

PREMESSO
IN FATTO

Il sig. ____________, è proprietario di un immobile sito in __________ (___) nella località di ____________, snc.
In data ____________ all’odierno attore opponente, gli veniva notificato atto di ingiunzione di pagamento n. __________________ emesso da Abbanoa spa sede amministrativa di Cagliari – Viale Armando Diaz n.77, c.f. e p.iva 02934390929, con il quale la società, che gestisce il servizio idrico della provincia di Cagliari e di tutta la Regione Sardegna, chiedeva al sig. _________, in forza di contratto di somministrazione, cliente n. ________ e del servizio n.____________, “di pagare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione, l’importo di Euro __________, comprensivo del credito (cfr. elenco fatture), escluse le spese di notifica quantificate in Euro 11,80 + iva che saranno addebitate nella fattura di prossima emissione, ed agli interessi di mora calcolati a norma del regolamento del SII dalla scadenza della fattura al saldo che saranno fatturati successivamente al pagamento, con avvertimento e diffida che, in mancanza dell’integrale pagamento, sarà dato corso agli atti esecutivi nelle modalità di legge” (doc.1).
Giova fare una piccola premessa per rendere più agevole all’Ill.mo Giudice la ricostruzione dei fatti antecedenti.
– In data 13.07.2015 veniva spedita dalla società qui controparte “Nota informativa: Emissione fattura per consumi elevati” Prot. _________________ e dalla quale si apprendeva (in combinata lettura con la fattura successivamente inviata) che il contatore era stato cambiato dalla società Abbanoa spa successivamente, si presume, alla lettura del__________ ad assoluta insaputa del sig. ________________. (doc. 2).
– Nel successivo settembre _______ al cliente veniva recapitata Fattura n. _________ di € ______________ periodo di fatturazione 01.01.2007-19.05.2015 (doc. 3).
– In data ____________ inviava alla società emittente una formale contestazione con n. 2 email all’indirizzo reclami.protocollo@abbanoa.it ed una email all’indirizzo info@abbanoa.it con la quale si richiedeva espressamente le fotografie del contatore, con evidenza della data di rilievo e verbale di intervento redatto (doc. 4, 5 e 6).
Seguiva il silenzio da parte della società controparte.
– In data _____________ veniva inviata dalla Cerved al mio assistito racc. a.r. con cui si contestava il mancato pagamento ad Abbanoa spa di € ______________ sollecito che si rifiriva alle stesse fatture oggetto dell’ingiunzione (doc. 7).
– Il successivo ____________ si dava riscontro a Cerved tramite pec, rappresentando tutte le nostre contestazioni, ed anche a questo non veniva dato alcun riscontro. (doc. 8).
– In data 2_________, il sig. ______________ effettuava il pagamento delle fatture n. _________ del ________ per l’importo di € ______ e n. ________del __________ per l’importo di € __________ (docc. 9 e 10);

IN DIRITTO

A) Sulla contestazione el credito vantato dal Gestore idrico
A .1) Unica lettura in 9 anni

Il recupero del credito da parte di ABBANOA SPA, c.f. e p. iva 02934390929, con sede legale in Nuoro – Via Straullu, in persona del procuratore speciale Dott.ssa Rossella Loi, Responsabile del Settore Complesso Gestione e Recupero del Credito e, come da procura _________________ è illegittimo per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto, il credito asseritamente vantato da Abbanoa Spa sarebbe portato dal mancato pagamento delle fatture:
– n. ______ emessa in data _________ dell’importo di € ______;
– n. __________ emessa in data _________ dell’importo di € ____________;
– n. ________ emessa in data _________ dell’importo di € _____.
Proprio in relazione alla fattura di più alto importo la n. __________ emessa in data _____________ si rappresenta quanto già stato oggetto di contestazione rimasta priva di riscontro.
Giova premettere che in data __________ veniva spedita dalla società qui controparte “Nota informativa: Emissione fattura per consumi elevati” Prot. _______________ e dalla quale si apprendeva (in combinata lettura con la fattura successivamente inviata) che il contatore era stato cambiato successivamente, si presume, alla lettura del_________ ad assoluta insaputa del sig. ____________ ed ivi veniva indicato “Come può verificare i dati e la sua posizione. Per avere certezza della lettura rilevata e utilizzata per la fatturazione può acquisire sia la fotografia del suo contatore, con evidenza della data di rilievo, sia i verbali di intervento di sostituzione o cessazione mediante una semplice richiesta al ns. Call Center unico regionale, al numero 848800974, o mediante email all’indirizzo info@abbanoa.it.”
Successivamente la società Abbanoa spa, nel settembre del _________, spediva a mezzo raccomandata al sig. _________, la suddetta fattura per tipologia di fatturazione “Bolletta di conguaglio (consumi rilevati)” (doc.2).
All’uopo la scrivente, in data ____________ inviava alla società emittente una formale contestazione con n. 2 email all’indirizzo reclami.protocollo@abbanoa.it ed una email all’indirizzo info@abbanoa.it con la quale si richiedeva espressamente le fotografie del contatore, con evidenza della data di rilievo e verbale di intervento redatto (doc.2).
Nella lettera di contestazione si lamentava quanto segue:
la fattura di cui si discute, riporta solo due letture rilevate e, nessuna intermedia, una del 31.12.2006 con un numero di scatti pari al 2366 e l’altra del 19.5.2015 con un numero di scatti pari a 4584. Solo due letture in 9 anni!!!


Orbene, come si sa, la Società Abbanoa Spa deve procedere ad effettuare la lettura del contatore almeno una volta all’anno.
A tal proposito appare utile ricordare che la regolarità delle letture, necessarie per l’accertamento dei reali consumi e, della conseguente fatturazione, si giustificano non solo in relazione all’interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma sono altresì funzionali alla realizzazione dell’interesse dell’utente a tenere sotto controllo i propri consumi ed avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto responsabili di perdite d’acque, spesso non percepibili in quanto occulte.
L’obbligo della lettura del contatore dell’acqua, in questo, riveste un’importanza fondamentale visto che, per giurisprudenza, si tratta di un adempimento che va effettuato almeno una volta all’anno. Ecco perché, se dai documenti della società fornitrice, risulta che negli ultimi 12 mesi non è mai stato effettuato un accesso presso l’abitazione dell’utente, la bolletta va annullata.
Il gestore non può pretendere che il cittadino paghi su consumi stimati e non certi. (Tribunale Napoli 21 novembre 2001, Giud. Pace Nocera Inferiore 16 febbraio 2009, Giud. Pace Castellammare del Golfo 16 luglio 2004).
Si ripete che, nel caso di specie sono state eseguite solo due letture e nessun’altra intermedia in 9 anni.
Si ricorda che questo in questione, è un contratto ad uso domestico non residente in quanto l’odierno attore opponente vive in provincia di ___________. Pertanto non si
capisce come sia possibile che vi possano essere stati consumi tali da produrre l’importo di € _________!
Inoltre, nella fattura de quo, risultano ridistribuiti nell’arco dei 9 anni, tutti gli scatti in eccedenza. Francamente, non si capisce come si sia potuti riuscire di procedere alla distribuzione presuntiva degli scatti.
La contestazione della scrivente, il cui contenuto è sopra riportato e che in tale sede si ribadisce e conferma, si concludeva chiedendo alla Società Abbanoa Spa, l’invio di una fattura con gli importi corretti.
Il tutto rimaneva lettera morta.

A.2) Intervenuta prescrizione

Si eccepisce, ai sensi dell’art. 2498, n. 4, c.c., l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da Abbanoa, posto che la stessa prescrizione decorre dal giorno in cui è stato effettuato il consumo e, nel caso di specie, i consumi (come indicato in fattura) riguardano gli anni dal 2006 al 2015, la fattura è del 2015 e quindi si devono ritenere prescritti gli importi richiesti dal 2006 al 2010.

A.3) Mancanza di previsione contrattuale e violazione contrattuale (art. 6.1 della Carta del Servizio Idrico).

Si eccepisce poi anche la mancanza di una disposizione contrattuale che legittimi Abbanoa a fatturare conguagli regolatori, a distanza di tanti anni dall’effettivo consumo, in spregio dei consueti principi civilistici che Abbanoa, agendo nel diritto privato, è obbligato a rispettare.
La mancanza di una clausola in tal senso rende illegittima la fattura, oggi contestata, e si pone in violazione delle disposizioni in tema di trasparenza, di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, oltre che di irretroattività, come sopra richiamate, e conferma che Abbanoa ha posto in essere una condotta inquadrabile nell’abuso del diritto e di posizione dominante.
Sul punto si richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008, ovvero che “L’interpretazione della legge n. 36 del 1994, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, porta dunque a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza. L’inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto sopra rilevato che, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994)”.
Al contrario, a mente dell’art. 6 della carta del Servizio Idrico Integrato (che costituisce parte integrante del contratto stipulato tra le parti), comma 2, “Le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l’anno, e in relazione all’abbonamento contrattualmente sottoscritto”.
Appare evidente dunque che i conguagli di cui trattasi sono una palese violazione del disposto anzidetto, atteso che lo stesso non distingue tra diversi tipi di
bollette, così per l’effetto dovendosi dunque ricomprendere anche i conguagli di qualunque genere.

A.3) Sostituzione del contatore ad insaputa del sig. ______________

Inoltre, tale comportamento si ritiene sia inaccettabile anche con riguardo al fatto che solo con la missiva datata _________, si apprendeva che il contatore era stato sostituito senza alcun preavviso all’utente ed a sua insaputa.
Non appare per nulla corretto il comportamento tenuto dalla società Abbanoa Spa di procedere alla rimozione e sostituzione del “vecchio” contatore (che sembra oltretutto mal funzionante) in assenza di contraddittorio! Il sig. __________ non veniva minimamente preavvisato della sostituzione.
I tecnici sono entrati nella sua proprietà a sua insaputa e, quindi, senza alcuna autorizzazione del proprietario, configurandosi il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p.
In questo caso, il contatore per quanto ci è dato sapere, potrebbe essere stato anche manomesso e, sicuramente, non può assolutamente stabilirsi con ragionevole certezza che il contatore, rimasto nell’esclusiva disponibilità del Gestore, in seguito alla sua rimozione, non abbia subito manomissioni.
Si rammenta che anche a seguito di nostra esplicita richiesta attraverso i canali dedicati dalla stessa societa Abbanoa spa, controparte non ci ha fornito alcuna fotografia del contatore, con evidenza della data di rilievo e verbale di intervento redatto.
Si ribadisce che contestazione e tale richiesta rimanevano prive di riscontro.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che allo stato attuale, la società Abbanoa Spa si trova nell’impossibilità di fornire la prova circa l’effettiva sussistenza dei consumi posti a fondamento della pretesa creditoria fatta valere. Sul punto, per costante giurisprudenza, in materia di contratto di somministrazione di furniture di acqua, gas e luce, nel caso in cui i consumi esposti nella bolletta siano contestati dall’utente, il somministrante deve comprovare le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso in deposito in giudizio delle relative fatture (Trib. Milano, sez. XI, sentenza 27 novembre 2015, n. 13418).

B) Riconoscimento della illegittimità della delibera n. 18 del 26/06/2014; dell’art. 31 all. A) della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643/2013/R/IDR per violazione dell’artt. 13 e 14 Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 oggi trasfusi nell’art. 154 D.Lgs. n. 154/2006 ed eccesso di potere.

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Tutto ciò premesso, il sig. _________________, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

ABBANOA SPA, c.f. e p. iva 02934390929, con sede legale in Nuoro, alla via Straullo 35, e sede Amministrativa in Cagliari, Viale Diaz 77, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t,, a comparire dinanzi all’intestato Giudice di Pace, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all’udienza che ivi si terrà il giorno ______________, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria richiesta:
– in via preliminare:
disporre l’immediata sospensione del provvedimento opposto;
– nel merito:
1. accertare e dichiarare prescritto l’importo dovuto per gli anni 2006/2010;
2. accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste con la fattura n. _____________ per le argioni di cui in premessa;
3. annullare e comunque dichiarare inefficace l’atto di ingiunzione impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Ai sensi del DPR 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €__________ e che il contributo unificato versato ammonta ad € _________.
Si allegano i seguenti documenti:
1) atto di ingiunzione di pagamento di Abbanoa spa n. __________ del __________;
2) nota informativa del _________;
3) fattura n. _________ del _________;
4) contestazione avv. ________ del _________;
5) richiesta delle fotografie del contatore e del verbale;
6) modulo di reclamo datato ____________;
7) lettera Cerved del ________;
8) riscontro del ______________ a Cerved;
9) contabile bonifico fattura n._______;
10) contabile bonifico fattura n. ___________.
Con osservanza
________, lì __________
Avv. ___________________


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