E SE IL CONTACHILOMETRI DELL’AUTO VIENE MANOMESSO?

MANOMISSIONE DEL CONTACHILOMETRI E GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA

 

Ai sensi dell’art. 1490 c.c.

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa .”

Il legislatore dunque, suppone inizialmente che compratore abbia deciso di acquistare un bene senza vizi e ne fa derivare il suo diritto a lamentare la loro presenza purché si tratti di difetti importanti giacché, per il principio di buona fede (previsto all’art. 1176 c.c.), occorre sopportare i difetti minimi del bene.

Dunque il venditore deve vendere la cosa acquistata, per tale intendendosi non solo nel senso dell’identità fisica, ma anche della identità economica. La cosa venduta deve così anche essere idonea all’uso normale cui è destinata.

In via generale, l’ esclusione o la limitazione di garanzia a favore del venditore in malafede, non opera se i vizi erano noti al compratore atteso che la “malafede del venditore” è punita perché trae in inganno il compratore, sfiduciando dunque l’affidamento contrattuale.

A seguito, per l’art. 1491 c.c.:

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.

Dunque, il legislatore, specifica ora che se il compratore conosce i vizi, è ben consapevole di ciò che sta acquistando e dunque si esclude la garanzia. Al pari, la garanzia è esclusa quando i vizi potevano essere conosciuti usando la normale diligenza, per tale intendendosi l’attenzione che si richiede all’uomo medio. In sostanza il c.d. “buon senso”.

Ciò posto, al verificarsi della presenza di un vizio occulto, si applica l’art. 1492 c.c. per cui

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.”

Dunque, con l’art. 1492 c.c., il legislatore permette all’acquirente, in caso di vizi occulti, di scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, purché vengano rispettati i termini di cui all’art. 1495 c.c., ai sensi del quale il vizio deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Dopo la denuncia, l’azione per la risoluzione o riduzione del prezzo deve essere iniziata entro un anno.

Illuminante in materia risulta la recente ordinanza della Cassazione civile, sez. II, del 20 aprile 2022, n. 12606 per cui:

Ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio. Sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell’acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell’acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici

Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame accadeva che il Tribunale di prime cure avesse dichiarato la risoluzione di un contratto di compravendita di una vettura usata con condanna del venditore al pagamento in favore dell’acquirente di una somma a risarcimento del danno patito, oltre alla restituzione del prezzo pagato.

Il venditore proponeva quindi appello che veniva tuttavia rigettato.

Si rendeva quindi necessario il ricorso al terzo grado lamentando la violazione degli artt 1491 c.c. e 1176 c.c., comma 2.

Il ricorrente ricordava nel proprio atto difensivo che con l’art. 1491 c.c. il legislatore voleva avvalorare un onere di diligenza a carico del compratore, il cui grado deve essere valutato in astratto, ma va apprezzato in concreto, avendo riguardo alle peculiari circostanze della compravendita, alla natura e alle caratteristiche del bene che ne sia oggetto e alle qualità personali dell’acquirente.

Nel caso di specie il compratore era una società che agiva nel settore dell’acquisto e della vendita di veicoli usati.

Il motivo, e quindi il ricorso, veniva rigettato.

Ai sensi dell’art 1491 c.c., rubricato

Esclusione della garanzia”: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”.

Ancora, per l’art. 1494 c.c.:

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.

Di tal guisa, rilevava la Corte che il dispositivo prevedeva l’esenzione della responsabilità per i difetti “facilmente riconoscibili”, che l’acquirente avrebbe potuto appurare con una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica” ma, per gli Ermellini,

sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente – è tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio” (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).

Così, per l’applicazione dell’art. 1491 c.c. rileva la facile riconoscibilità del vizio che non implica nessuna una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritta alla diligenza necessaria a rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (cfr. Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).

Dunque, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.

Aliis verbis, se il difetto poteva conoscersi solo con l’ausilio di un esperto, allora non opera l’art. 1941 c.c. che invece si applica in caso contrario.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte il vizio non era immediatamente percepibile dai compratori e dunque non poteva applicarsi l’art. 1491 c.c., giacché questi non erano stati messi in condizione di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti del bene.

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Cassazione civile sez. II, 20.04.2022, n.12606