DEVE ESSERE RISARCITA L’AUTODETERMINAZIONE DEI GENITORI IN CASO DI NASCITA INDESIDERATA?

Secondo la Corte di Cassazione il risarcimento del danno non è strettamente connesso con la salute della madre ma riguarda le negative ricadute esistenziali che si verificano nella vita dei genitori

Secondo la Corte di Cassazione, il risarcimento del danno da nascita indesiderata non è subordinato all’accertamento di determinate condizioni di salute del neonato ma, come si evince dalla sent. numero 2070/2018, deve essere riconosciuto

“rispetto alle negative ricadute esistenziali che si verificano nella vita dei genitori in conseguenza della violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione”

legittimamente esercitato.

V. anche

Per i giudici, infatti, una lettura costituzionalmente orientata della l. n. 194/1978 impone di interpretare il bene salute come benessere psicofisico della persona, con la conseguenza che se dall’erroneo intervento di interruzione di una gravidanza derivi una nascita indesiderata, il risarcimento non deve limitarsi solo al danno alla salute della madre ma deve estendersi anche fino a ricomprendere il danno subito da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione.

Il caso:

Nel caso in esame, a domandare il risarcimento del danno da responsabilità medica era una coppia che si era determinata ad interrompere la gravidanza della donna, con un intervento che tuttavia non era andato a buon fine.

La gestazione era gemellare ma l’intervento aveva riguardato solamente un feto e, a causa del superamento del termine di cui all’art. 4 della l. n. 194/1978 al momento della scoperta dell’errore, non era stato possibile ripetere l’interruzione. La gravidanza quindi era stata portata a termine.

Ai genitori, a prescindere dalla lesione alla salute della madre, spetta il risarcimento del danno non patrimoniali della lesione della libertà di autodeterminazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER