DETENZIONE DI DROGA ALTRUI

Costituisce un fatto di particolare tenuità detenere momentaneamente la droga per il proprio figlio?

La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 7606 del 17 febbraio 2017 ha ritenuto non punibile, per particolare tenuità del fatto, la condotta di una madre che, al fine di proteggere suo figlio, aveva momentaneamente occultato alle forze dell’ordine la droga che il ragazzo deteneva ai fini di spaccio.

I giudici hanno espresso il principio secondo il quale, in presenza di determinati presupposti, la causa di non punibilità, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale, può essere rilevata d’ufficio in Cassazione, ance se non dedotta nel giudizio d’appello.

La decisione della Corte:

La Corte di Cassazione ha ritenuto essere infondato il ricorso proposto nell’interesse del figlio, ed ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, in quanto il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

Nella decisione in esame, i giudici hanno espresso il principio secondo cui può essere dedotta per la prima volta in cassazione e rilevata d’ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità, anche nei casi in cui la sentenza d’appello sia intervenuta successivamente all’ingresso del D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, che ha introdotto l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p.

Salvo il caso in cui il ricorso in cassazione è inammissibile, può essere rilevata d’ufficio la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in applicazione della regola espressa dall’art. 129 c.p.p. che, avendo un’applicazione generale, deve trovare applicazione anche d’ufficio, in relazione al caso in cui ricorra una causa di non punibilità, pur se non dedotta nel corso del giudizio d’appello.

Sono state valorizzate le circostanze che la condotta tenuta dalla madre del ragazzo era stata marginale, la donna inoltre era incensurata, e alla stessa è stata applicata una pena molto modesta, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

“La condotta posta in essere dall’imputata è stata del tutto momentanea ed essenzialmente finalizzata a proteggere il figlio dagli accertamenti delle forze dell’ordine”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER