LE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Quali sono le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato?

La legge del 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, agli articoli 58 e 63, disciplina i principali aspetti del diritto applicabile in ambito delle obbligazioni non contrattuali.

In base alla Legge 218/1995:

  • La promessa unilaterale viene disciplinata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.
  • Il vaglia cambiario, l’assegno e la cambiale, sono regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7/06/1930, sui conflitti di legge in tema di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla l. 22/12/1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla l. 4 gennaio 1934, n. 61. Queste disposizioni si applicano anche a quelle obbligazioni assunte al di fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso.
  • La gestione di affari altrui, l’arricchimento senza causa, il pagamento dell’indebito e le altre obbligazioni legali, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui il fatto da cui deriva l’obbligazione si è verificato, se non diversamente regolato dalla l. 218/1995.
  • La rappresentanza volontaria è disciplinata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la sua sede d’affari, sempre che agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In mancanza di queste condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
  • La responsabilità per danno da prodotto è regolata, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, o da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato.
  • La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui l’evento di è verificato.

Secondo il Regolamento n. 864/2007 la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale, derivante da un illecito è:

  1. Quella del paese in cui il danno si è verificato
  2. Quella del paese in cui entrambe le parti risiedevano abitualmente o in cui avevano la sede di attività principale al momento in cui si è verificato il danno
  3. Dove il caso sia più strettamente correlato con il diritto di un altro paese

Dott.ssa Benedetta Cacace


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