DANNI DA VACCINI E NESSO CAUSALE
I DANNI DEL VACCINO
In Europa l’obbligo vaccinale è nato all’inizio dell’Ottocento con la diffusione della vaccinazione contro il vaiolo come risposta alla scoperta medica per la tutela della salute della collettività, attraverso la protezione del singolo.
I dottori avevano infatti scoperto che con un’adesione massiccia al vaccino era possibile evitare la diffusione di un’epidemia.
Con l’avvento del Coronavirus la tematica del vaccino è stata quanto mai all’ordine del giorno destando nella popolazione mondiale entusiasmi, ma anche profonde resistenze.
Il vaccino infatti può avere grandi benefici, sopratutto per la collettività e la repressione del dilagare di gravi patologie ad alta diffusione e contagio, ma può anche causare al singolo gravi problemi di salute.
Per vincere le resistenze dei singoli e tutelare la salute della collettività, gli Stati hanno deciso di rendere certi vaccini obbligatori.
La scelta di intervenire coattivamente fonda le proprie ragioni nel dovere dello Stato ad attivarsi per mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili dei suoi cittadini.
E’ stata la vaccinazione contro il vaiolo il primo provvedimento coattivo ad essere diffuso in Europa.
Prima di essere dichiarato obbligatorio il vaccino deve essere sicuro, superare cioè il vaglio della scienza sulla sicurezza per la salute del singolo ma, se questo provoca danni, lo Stato deve risarcire.
Sul punto risulta illuminante la sentenza della Cassazione civile, sez. III, del 18 novembre 2022, n. 34027 per cui :
“Il fatto che un vaccino sia qualificato dalla letteratura scientifica come sicuro non ne esclude il potenziale carattere dannoso: il giudice deve accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e i pregiudizi lamentati, tenendo conto non solo delle leggi statistiche, ma anche delle acquisizioni probatorie”
Nella fattispecie sottesa alla pronuncia in esame accadeva che un uomo avesse adito la Magistratura, adducendo di avere contratto la poliomielite a seguito di vaccinazione antipolio e così conveniva in giudizio l’allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, per ottenere un risarcimento del danno.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, condannando il Ministero al risarcimento.
Il Ministero impugnava la sentenza in grado di appello e la Corte territoriale riformava la decisione di prime cure, rigettando la richiesta risarcitoria del cittadino sostenendo che, all’epoca in cui furono eseguite le vaccinazioni, la pericolosità del vaccino non era conosciuta né conoscibile.
In sostanza per il Giudice del secondo grado non era stata fornita la prova che il vaccino fosse pericoloso e dunque il Ministero non poteva essere ritenuto responsabile per avere permesso la somministrazione di un vaccino atteso che le conoscenze scientifiche dell’epoca inducevano a ritenerlo sicuro.
L’uomo così si vedeva costretto a ricorrere in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c., 32 e 3 Cost e n. 1 della L. n. 296 del 1958.
La Suprema Corte, censurava la sentenza impugnata e la cassava con rinvio alla Corte d’Appello in quanto la Corte territoriale in secondo grado, per disattendere le ragioni del ricorrente e dunque negare la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione e i danni patiti da questo, si era erroneamente fondata solo sull’assenza di evidenze scientifiche che supponessero la pericolosità del vaccino inoculato al richiedente, senza considerare che, nel caso specifico, i pregiudizi del cittadino avrebbero potuto essere conseguenza del difetto del farmaco o dalla sua somministrazione.
Di tal guisa la Suprema Corte accoglieva i primi due motivi del ricorso principale specificando che il giudice d’appello, nell’esaminare la vicenda sottoposta alla sua attenzione, aveva travalicato i margini della richiesta, “coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione” ed aveva deciso, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione (cfr. Cass. 25/01/2022, n. 2119), ritenendo che non fosse stata fornita la prova che il vaccino fosse pericoloso e che in ogni caso il Ministero non poteva essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dalla somministrazione di un vaccino che la letteratura scientifica riteneva sicuro.
La Corte territoriale aveva dunque errato in quanto l’esclusione della
“potenziale dannosità del vaccino non equivale ad averne escluso la difettosità, essendo tale ultima caratteristica determinata dallo scostamento tra sicurezza attesa – secondo i parametri previsti dalla legge – ed esiti concreti dell’utilizzo del prodotto.”
Per la Suprema Corte
“L’errore della Corte territoriale è quello di avere deciso senza preoccuparsi di prendere in considerazione tutto il corredo istruttorio e le risultanze della relazione peritale, anche solo allo scopo di escludere che da essa emergesse la dimostrazione del nesso causale ovvero al fine di discostarsene, essendo (…) il giudice peritus peritorum e quindi in grado di escludere la sussistenza di una responsabilità omissiva colpevole, sulla base degli accertamenti e delle conoscenze mediche acquisite anche aliunde.”
e così, si è scorrettamente limitata a ritenere non provata la pericolosità del vaccino senza basare la propria decisione sulla scorta degli elementi di prova a sua disposizione, quando invece
“Il giudice, deve tener conto, nella valutazione globale della fondatezza o meno della domanda, di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti riguardo a concrete circostanze di fatto” (cfr. Cass. 23/01/1988, n. 569).
Così, censurando la decisione della Corte, anche accusata di una motivazione scarna ed imprecisa, i Giudici di piazza Cavour, rilevavano che
“Sulla scorta del principio di effettività della tutela che contraddistingue l’esercizio dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino non può impedire l’individuazione processuale di un nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia, dovendo il giudice investito della causa valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l’eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l’evento lesivo. Il giudice è quindi autorizzato a concludere che tali elementi esistano, “fondandosi su un complesso di indizi, la cui gravità, precisione e concordanza gli consentono di ritenere con un grado sufficientemente elevato di probabilità che una simile conclusione corrisponda alla realtà”, senza che ciò comporti un’inversione dell’onere della prova. L’onere di dimostrare i vari elementi indiziari è infatti a carico del danneggiato ed è richiesto al giudice di preservare il proprio libero apprezzamento sulla sufficienza della prova fornita dal danneggiato, per formare il proprio libero convincimento definitivo solo dopo avere preso conoscenza del thema probandum, cioè degli elementi prodotti dalle due parti e degli argomenti scambiati dalle stesse”.
In conclusione la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, cassava la decisione impugnata e rinviava la causa al Giudice d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Scarica il testo della sentenza
Cassazione civile sez. III – 18.11.2022, n. 34027