CONFLITTO DI INTERESSI PER IL SINGOLO COMDOMINO E DIRITTO DI VOTO

CONDOMINIO: CONFLITTO DI INTERESSI E POSSIBILITÀ’ PER IL SINGOLO CONDOMINO DI VOTARE

La Giurisprudenza si è al lungo confrontata sulla possibilità del condomino in conflitto di interessi di votare sulla questione di suo interesse.

Recentemente però la Corte di Cassazione è approdata ad una soluzione.

La questione è stata invero recentemente approfondita dalla II Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 19131 del 2015 la quale ha chiarito che:

Nelle assemblee condominiali, le maggioranze necessarie per il “quorum” costitutivo e deliberativo sono stabilite in misura inderogabile: per il loro calcolo non rileva la situazione di conflitto di interessi tra condomino e condominio. Al condomino in questa situazione viene riconosciuta la facoltà di astenersi o di esercitare il diritto di voto, salva l’opportunità, per gli altri condomini, di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di impossibilità di funzionamento del collegio o di mancato raggiungimento della maggioranza. Il principio maggioritario all’interno del condominio risponde a logiche specifiche che rendono inapplicabili per analogia le norme dettate per i quorum assembleari delle società di capitali.” (conf. Ex multis  Cassazione civile sez. VI, 25/01/2018, n.1853)

Dunque, per gli Ermellini, il condomino in conflitto d’interessi non è obbligato ad astenersi dal voto ma, se vuole, può decidere di astenersi.

La Cassazione, con la sentenza in argomento, muove dal presupposto che le norme dettate in materia di società di capitali non siano applicabili al condominio, per cui l’art. 2373 c.c. non potrebbe trovare alcuna applicazione.

Società e condominio sono infatti due figure diverse e le norme che valgono per l’una, non possono essere applicate, per analogia, al Condominio.

Dunque non può escludersi il condomino dalla votazione, anche se è in conflitto di interessi.

In altre parole, per la Corte di Cassazione, in ambito condominiale, anche qualora sia ravvisabile un conflitto di interessi tra un condomino e l’argomento all’ordine del giorno, non è possibile escludere i millesimi di quest’ultimo né dal quorum costitutivo né da quello deliberativo.

Come anche rilevato dai Giudici di Piazza Cavour nella pronuncia in commento, non vi sono norme nell’ordinamento italiano che vietino al condomino in conflitto di partecipare all’assemblea ed esprimere il proprio voto.

L’art. 1138, comma 4, c.c. (“Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137”) stabilisce chiaramente che nemmeno il regolamento contrattuale può derogare alle norme relative alla costituzione dell’assemblea ed alla validità delle sue delibere.

Dunque, nei quorum per la valida costituzione dell’assemblea e per l’adozione delle rispettive deliberazioni, devono essere compresi anche i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali hanno la facoltà ma non il dovere di astenersi dall’esercitare il diritto di voto.

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Cassazione civile sez. II – 28.09.2015, n. 19131