ANGHERIE FISICHE E PSICHICHE E DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA’

DICHIARATO ADOTTABILE IL FIGLIO DEL GENITORE CHE NON TUTELA LA SUA SERENITÀ CONTRO LE ANGHERIE DELL’ALTRO GENITORE

Con la recente pronuncia n. 13453 del 17.05.2023 la Corte di Cassazione, I Sezione civile, ha confermato la decisione del Giudice di merito che aveva dichiarato l’adottabilità di un minore, allontanandolo così da entrambi i genitori, che non avevano saputo tutelare la sua serenità.

In particolare la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento, ha posto un freno al contegno del genitore che non riesce ad opporsi alle angherie dell’altro, permettendo ai figli di soffrire lo stress e l’angustia derivante dal comportamento del genitore oppositivo.

Nello specifico, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, le doglianze di due genitori che cercavano di resistere contro la pronuncia del Tribunale dei Minorenni che aveva dichiarato adottabile la loro figlia, venivano disattese in tutti i gradi di giudizio.

Risultava chiara l’inidoneità genitoriale della coppia.

In sede penale, in un giudizio preso ad esame dal Tribunale dei Minorenni, la madre era stata assolta per i reati che le venivano imputati, ma erano venuti alla luce i gravissimi comportamenti del marito contro la moglie e contro i figli.

La donna veniva quindi accusata di non essere in grado di opporsi al marito per proteggere i figli dalle sue violenze fisiche e psichiche.

La donna, completamente dipendente dal marito, risultava

del tutto incapace di operare scelte contrastanti col volere del marito, anche quando del tutto collidente con i bisogni primari dei figli”

al punto che, nonostante la condanna di maltrattamenti subita dal marito, la stessa continuava ad abitare insieme a lui.

Anche la resistenza dei genitori in Cassazione risultava vana.

Invero il ricorso veniva giudicato infondato.

Per gli Ermellini

Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla l. n. 184 del 1983, art. 1. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità” (Cass. 30 giugno 2022, n. 20948; Cass. 27 settembre 2017, n. 22589).

Nel caso di specie la donna non era astata capace di “tutelare i figli dalle condotte pregiudizievoli del padre, assicurando loro un ambiente familiare sicuro e sereno” ed invero tutti i figli della coppia erano portatori di handicap.

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Cassazione civile sez. I – 17.05.2023, n. 13453