CONDOMINIO: DANNO DAL BALCONE IN ROVINA

DEL DANNO DA BALCONE IN ROVINA RISPONDE IL SINGOLO CONDOMINO

 

I lavori di rifacimento dei Condomini sono volti ad evitare che la rovina delle costruzioni possa determinare pericolo per la società.

Laddove l’omissione dei lavori di rifacimento minacci una rovina, potenzialmente idonea a determinare un danno, si può incorrere nella integrazione di una fattispecie criminosa, prevista e punita dal codice penale.

In questi casi non risponde l’amministratore di condominio, ma i singoli condomini, se  l’omissione di detti lavori sia connessa alla mancata formazione della volontà assembleare e o all’omesso stanziamento di fondi necessari.

Di tale circostanza si è occupata recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 agosto 2022, n. 31592.

In particolare, nel caso in esame, accadeva che il Tribunale di primo grado, avesse condannato alcuni condomini per l’integrazione del reato di cui 677 c.p., comma 3, rubricato “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina” giacché gli stessi venivano ritenuti responsabili di aver mancato di provvedere ai lavori necessari al ripristino dei balconi negli appartamenti di loro proprietà, che si trovavano in uno stato di tale degrado, da costituire una fonte di pericolo alle persone.

I condomini si erano difesi attribuendo la responsabilità per gli omessi interventi, alla mancata formazione della volontà assembleare, ma il Tribunale di primo grado, decideva di non accogliere le difese, rilevando in sostanza che nessun condomino avesse sollecitato e diffidato l’amministratore di condominio a provvedervi e che i proprietari dei singoli appartamenti

rivestono una posizione di garanzia non delegabile in toto ad altre figure, quali l’amministratore di un condominio, con cui necessariamente condividono l’obbligo di agire anche su cose non di loro esclusiva proprietà, pur in via sussidiaria e in caso di inerzia di quest’ultimo”.

I condomini, condannati in primo grado, decidevano di adire alla Corte di Cassazione, denunciando un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 677 c.p., comma 3, eccependo di aver segnalato in più occasioni la faccenda del dissesto dei balconi all’amministratore di Condominio e di aver partecipato ad ogni assemblea, nella quale tuttavia non si raggiungeva il numero legale per procedere ai lavori di messa in ripristino. Nel proprio ricorso, i condomini specificavano anche che le operazioni di rifacimento, potevano eseguirsi solo in ambito condominiale e non individuale, giacché riguardavano i frontalini, elementi questi di proprietà comune.

Gli Ermellini però decidevano di rigettare il ricorso proposto, ritenendolo inammissibile, sul presupposto che:

In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa” (conf. Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081).

Confermando l’iter decisorio della Magistratura di primo grado, anche i Giudici di Piazza Cavour, ritenevano responsabili i singoli condomini, per non essersi attivati al fine di evitare l’evento.

Risultava quindi inutile la mera segnalazione effettuata all’amministratore di Condominio circa lo stato della facciata condominiale, tanto quanto vana era la semplice partecipazione alle assemblee condominiali.

La colpa quindi non poteva ricadere sull’amministratore condominiale che non aveva potuto provvedere ai lavori perché non si formava la necessaria volontà condominiale

La pronuncia impugnata veniva quindi ritenuta scevra da vizi logici e giuridici.

Qui il link della sentenza

Cassazione penale sez. I 07.06.2022 (ud. 07.062022 dep. 2408.2022) n.31592 (2)