Codice Civile – Disposizioni sulla legge in generale

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Codice Civile 

Disposizioni sulla legge in generale


Capo I
Delle fonti del diritto

Art. 1.
Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

1) le leggi;

2) i regolamenti;

[3) le norme corporative;] (1)

4) gli usi.

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 2.
Leggi.

La formazione delle leggi e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

Art. 3.
Regolamenti.

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Art. 4.
Limiti della disciplina regolamentare.

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell’art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5. (1)
[Norme corporative.

Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.]

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 6. (1)
[Formazione ed efficacia delle norme corporative.

La formazione e l’efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.]

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 7. (1)
[Limiti della disciplina corporativa.

Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.]

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 8.
Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1)

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 9.
Raccolte di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Capo II
Dell’applicazione della legge in generale

Art. 10.
Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.] (1)

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 11.
Efficacia della legge nel tempo.

La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Art. 12.
Interpretazione della legge.

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13. (1)
[Esclusione dell’applicazione analogica delle norme corporative.

[Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.]

(1) Il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 ha abrogato le norme corporative

Art. 14.
Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Art. 15.
Abrogazione delle leggi.

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 16.
Trattamento dello straniero.

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Art. 17. (1)
[Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia.

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all’estero.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 18. (1)
[Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi.

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall’ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 19. (1)
[Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 20. (1)
[Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli.

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell’adottante al tempo dell’adozione.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 21. (1)
[Legge regolatrice della tutela.

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 22. (1)
[Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose.

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 23. (1)
[Legge regolatrice delle successioni per causa di morte.

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 24. (1)
[Legge regolatrice delle donazioni.

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 25. (1)
[Legge regolatrice delle obbligazioni.

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 26. (1)
[Legge regolatrice della forma degli atti.

La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l’atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell’atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 27. (1)
[Legge regolatrice del processo.

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 28. (1)
[Efficacia delle leggi penali e di polizia.

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 29. (1)
[Apolidi.

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 30. (1)
[Rinvio ad altra legge.

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.

Art. 31. (1)
[Limiti derivanti dall’ordine pubblico e dal buon costume.

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

L’ordine corporativo fa parte integrante dell’ordine pubblico.]

(1) La Legge n. 218/1995 ha abrogato l’articolo.


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