LO STALKING “SCOLASTICO”


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Lo STALKING SCOLASTICO

Gli Ermellini con la sentenza 11 giugno 2018 n. 26595, hanno qualificato “stalking scolastico”, alcune condotte poste in essere da due studenti nel corso dell’anno scolastico ai danni di un loro compagno.

I fatti di causa

Due studenti durante l’anno scolastico ponevano in essere delle condotte vessatorie in danno di un loro compagno, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola.

Inoltre nel corpo del minore vittima, che per altro presentava un lieve ritardo cognitivo, vi erano dei lividi ed ematomi a riprova delle lesioni subite.

Ovviamente questi eventi avevano determinato un’evidente alterazione delle condizione di vita del minore ed avevano in lui ingenerato uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica.

Il quadro normativo

Art. 582 c.p. “Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 612 bis c.p. “Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

La vicenda giudiziaria

La corte di appello, sezione penale minori, confermava la sentenza con cui il tribunale per i minorenni aveva condannato i due studenti ciascuno alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 11-ter; artt. 110 e 581 c.p., art. 61 c.p., n. 11-ter; art. 61 c.p., n. 11-ter, art. 110 c.p. e art. 612-bis c.p., comma 3.

Avverso la sentenza della corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.

La decisione della Corte

I giudici di piazza Cavour hanno considerato entrambi i ricorsi inammissibili.

Specificatamente nella sentenza in commento si possono rinvenire delle motivazioni particolarmente interessanti per quanto qui ci interessa.

In merito al reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. è stato osservato che questi possono ben  essere integrati dalla pluralità di condotte vessatorie descritte  e poste in essere dagli imputati durante l’intero anno scolastico, che hanno determinando un’evidente alterazione delle condizioni di vita del minore tali da costringerlo ad interrompere la frequenza scolastica ed infine ad abbandonare la scuola.

Inoltre è stato osservato che il fatto contestato non poteva essere riqualificato in reato di percosse ex art. 581 c.p.,: a proposito gli Ermellimi hanno evidenziato la corretezza della motivazione delle Corte di Appello sull’idoneità di lividi ed ematomi ad integrare il reato di lesioni volontarie.

Infatti, la Suprema Corte si è richiamata alla precedente pronuncia n. 10986/2010 della Corte di Cassazione penale, sez. VI, con la quale è stato affermato che lividi ed ematomi sono

“alterazioni che, com’è noto, richiedono un processo di reintegrazioni, anche di breve durata, devono considerarsi “malattia”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 582 c.p.”

In merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche

Gli Ermellini hanno ritenuto infondate le richieste di ammissione delle attenuanti generiche ex art 62 bis c.p..

In relazione ad un imputato non potevano essere concesse le circostanze ex art 62 bis c.p. per la presenza di un precedente penale.

In relazione ad entrambi gli imputati le stesse non potevano essere riconosciute non solo per la gravità dei fatti posti in essere in danno del minore vittima, ma anche per l’assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli stessi imputati, i quali, continuando ad affermare che la persona offesa era stata vittima di scherzi, dimostravano di non avere compreso la gravità della propria condotta.

Avv. Tania Busetto


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