CARTELLA DI PAGAMENTO NON REGOLARMENTE NOTIFICATA

Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo in assenza di cartella di pagamento regolarmente notificata

La Commissione Tributaria di Sassari, con la sentenza n. 916/3/17 ha confermato un orientamento consolidato, annullando tre cartelle di pagamento per un ammontare poco superiore di € 107.000,00 su un valore complessivo di € 114.000,00

Il caso

L’Agente di Riscossione notificava delle cartelle di pagamento ad un contribuente di Arzachena (SS), il messo notificatore non trovando alcuno presso l’abitazione procedeva a perfezionarla ex art. 140 cpc, trascurando però l’attività di affissione alla porta del destinatario.

Il contribuente veniva a conoscenza di queste cartelle solo a seguito di istanza di accesso agli atti con la consegna dell’estratto di ruolo presso l’allora Equitalia, di tal che ne apprendeva della loro esistenza.

L’Agente di Riscossione da canto suo eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché tardivo, non essendo stato proposto nei 60 giorni dalla data di notificazione delle cartelle.

La decisione

La Commissione si pronuncia statuendo

 “[…] non  altrettanto può dirsi in merito alla notificazione delle tre residue cartelle, essendo mancata del tutto l’attività di affissione alla porta del destinatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non essendo possibile sostituire tale essenziale formalità con alcune di quelle successivamente svoltesi (il deposito degli atti presso la casa comunale, affissione, informativa attraverso raccomandata con avviso di ricevimento) . Le cartelle non ritualmente notificate, devono perciò essere annullate.”

Di fatto così annullando tre cartelle di pagamento per un ammontare poco superiore a € 107.000,00

Considerazioni

La sentenza è interessante, oltre e chiaramente per il risultato ottenuto dal contribuente, che si è visto annullare cartelle per un ammontare di circa € 107.000,00 su un valore complessivo di circa 114.000,00, anche perché vengono affrontati due temi:

-Il primo, direttamente, su come si perfeziona la notifica ex art. 140 cpc

La notifica ex art. 140 c.p.c. deve avvenire mediante un triplice ordine di adempimenti:

1.affissione dell’avviso di deposito alla porta del contribuente;

2.deposito presso la Casa comunale;

3.avviso di deposito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si rammenta che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato come tutti gli adempimenti sopra indicati debbano considerarsi essenziali ai fini del perfezionando della notifica, tanto è vero che

«La notificazione (del ricorso per cassazione), effettuata per l’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto a norma dell’art. 145 del codice di procedura civile, con richiamo alle formalità di cui al precedente art. 140, se il messo notificatore, pur provvedendo al deposito di copia dell’atto nella casa comunale e all’affissione dell’avviso di detto deposito, non dà notizia del deposito alla destinataria mediante spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno, non si perfeziona per la mancanza di uno degli elementi essenziali previsti dal citato art. 140, con conseguente sua inesistenza e impossibilità di procedere alla sua rinnovazione ex art. 291 del codice di procedura civile, e inammissibilità del ricorso per cassazione» (Cass. civ., 13 dicembre 2000, n. 15707).

-Il secondo interessante riguarda l’impugnazione della cartella a seguito di istanza di accesso agli atti.

Anche in questo caso la Commissione si pronuncia, quindi, a favore dell’impugnazione dell’estratto di ruolo (atto interno dell’Agente della riscossione, non rientrante tra quelli tassativamente indicati dal primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992) nel caso in cui la cartella non viene notificata regolarmente.

V. anche

Sul punto in senso conforme si rammenta la pronuncia della Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 02/10/2015 n° 19704 la quale, per l’appunto, afferma che il contribuente possa impugnare l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l’estratto di ruolo rilasciatogli dall’Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.

La SS.UU. con questa pronuncia escludono che un atto non notificato possa essere impugnato solo mediante l’impugnazione di un atto successivo (un pignoramento, un preavviso di iscrizione ipotecaria, un preavviso di fermo amministrativo): il contribuente potrà quindi impugnare l’atto non notificato regolarmente nel caso in cui ve verrà a conoscenza, come nel caso di istanza di accesso agli atti e consegna dell’estratto di ruolo aggiornato da parte dell’Agente di Riscossione.

Avv. Tania Busetto


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER