ANCHE L’ESTRATTO DI RUOLO PUO’ ESSERE IMPUGNATO ENTRO 60 GIORNI

La Corte di Cassazione Civile, sez. tributaria, con la sentenza n. 13584 del 30 maggio 2017 ha stabilito che l’estratto di ruolo dell’Agente di iscossione va impugnato entro 60 giorni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13584 del 30/05/2017 ha confermato che è legittima l’impugnazione dell’atto dell’Agente della Riscossione, se vi è un vizio di notifica del titolo esecutivo, ma tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del termine generale di impugnazione ex art. 21 del Decreto Legislativo n. 546/92.

La decisione della Corte:

La Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 19704/15, evidenziava che, stante la natura recettizia degli atti amministrativi:

“il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario della riscossione”.

Si conferma ancora una volta la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 19, terzo comma, del D.Lgs. n. 546/92, la quale:

“impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non rappresenti la sola via processuale da percorrere a favore del contribuente”.

Il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione non deve essere né compromesso né tanto meno ritardato, pertanto è insito l’interesse ad agire del contribuente, invocando l’intervento del giudice ai fini dell’accertamento della sussistenza del debito tributario per vizio insanabile di notifica.

Da un lato il contribuente instaura il giudizio anticipatamente rispetto alla successiva notifica dell’Agente di Riscossione e, dall’altro è facoltativa tale instaurazione.

“Il mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare i ruoli o le cartelle esattoriali non notificate successivamente”.

Il diritto di difesa deve essere esercitato entro 60 giorni a decorrere dalla conoscenza dell’estratto di ruolo rilasciato dall’Agente della Riscossione. Affinché si possa intendere perfezionata la conoscenza giuridica di un atto tributario occorre che il medesimo sia correttamente notificato.

La Suprema Corte, con una sentenza del 2016, la n. 6887, ha sottolineato che:

“Grava sull’esattore l’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento […], tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della relata di notificazione […] essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti”.

È legittimo ascrivere un debito erariale ad un soggetto solamente con un corretto procedimento notificato, ex art. 137 e ss, codice di procedura civile.

In conclusione l’illegittimità/invalidità della notifica non potrà che avere come sola conseguenza l’inesistenza giuridica/invalidità dell’atto notificato e provocare l’illegittimità di tutti gli atti successivi.

Dott.ssa Benedetta Cacace