CADUTA DALLO SCIVOLO – RISARCIMENTO DEL DANNO


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Bambino cade dallo scivolo? il Comune deve risarcire il danno

Corte di Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 7578 del 2020

La vicenda in esame tra origine da una caduta al parco da parte di un bambino, che nel cadere da uno scivolo di un parco comunale si era fratturato l’omero.

I genitori avevano agito nei confronti dell’ente territoriale per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo che il danno si sarebbe verificato a causa di un difetto della pedana dello scivolo e, per tale motivo il danno doveva ricondursi alla responsabilità di custodia del Comune.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo che la dinamica dei fatti non era chiara, anzi addirittura discordante rispetto a quella esposta nella querela.
Nello specifico, mentre nella citazione si sosteneva che il bambino era caduto dalla giostra perchè la pedana non aveva retto, nella querela sarebbe caduto inciampando.

Nell’adire la Cassazione, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2051 c.c., per aver i giudici di merito ritenuto che non era stato provato che il difetto della pedana fosse una insidia non visibile.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato fondato il ricorso, ritienendo che la decisione del giudice di merito era viziata da violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonchè da contradditorietà manifesta della motivazione e da violazione delle norme sull’onere della prova.

Il giudice di merito aveva ritenuto contraddittoria la versione dei fatti narrata nell’atto di citazione, dove si legge che

“la caduta a terra sarebbe dovuta ad una sorta di cedimento strutturale di una o più delle assi in legno del ponte dello scivolo”,

mentre nella denuncia-querela il fatto era stato descritto differentemente, ossia nel senso di

“una caudta dovuta ad un inciampo in una delle assi di legno non fissate perfettamente alla struttura del gioco”.


In tali affermazioni non si scorge alcuna radicale contraddittorietà visto che il fatto, anche se esposto in maniera differente, in entrambi gli atti è unico e consiste nel “dinamismo” che i ricorrenti attribuiscono allo scivolo quale causa scatenante l’incidente.

Per tale motivo

“la tesi che le due narrazioni si contraddicono l’un l’altra, oltre a non costituire motivazione sufficiente a sorreggere una decisione di rigetto delle prove e della domanda, è frutto di un errore percettivo sul contenuto di una prova, che può essere fatto valere in sede di legittimità”.

Con riferimento invece alla violazione dell’art. 2051 c.c., si deve rammentare che

“la responsabilità da cose in custodia non richiede che quest’ultima costituisca un’insidia, ossia un pericolo non visibile e prevedibile, attenendo semmai questo aspetto alla evitabilità del danno da parte del danneggiato. La responsabilità da cose in custodia presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il dinamismo di una cosa che era soggetta al controllo del convenuto, spettando a quest’ultimo la prova che il danno era evitabile dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ossia la prova che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato”.

Avv. Tania Busetto

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