AVVOCATI – ILLECITO DEONTOLOGICO PUBBLICIZZARE PRESTAZIONI A PREZZI IRRISORI


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Commettono un illecito deontologico gli avvocati che pubblicizzano prestazioni a costi irrisori al fine di accaparrarsi la clientela

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 2019

Nel caso di specie il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pescara era venuto a conoscenza che un legale appartenente all’ordine aveva pubblicizzato, tramite un sito web, una brochure avente titolo

“risarcimento danni medici, senza anticipi, senza spese, senza rischi e, soprattutto, in tempi brevissimi, entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6-anni”.


La questione che ci si pone è se tale forma di pubblicità violi o meno il codice deontologico; secondo il COA si, infatti aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del legale per aver

“utilizzato un sito web, omettendo di utilizzare un sito con dominio proprio a sé direttamente riconducibile, avendo, peraltro, tralasciato di informare il Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto della comunicazione telematica prescelta ed attuata, in tal modo violando gli artt. 5, 6 e 17 bis del Codice Deontologico Forense”.


Inoltre veniva contestato all’avvocato di

“aver omesso di rispettare il divieto di accaparramento della clientela, laddove, nella brochure realizzata e nel sito utilizzato, risulta la promessa di prestazioni professionali senza anticipi, senza spese, senza rischi e, soprattutto, in tempi brevissimi, violando gli artt. 5, 6 e 19 del Codice Deontologico Forense”.

Il Consiglio Nazionale Forense, intervenuto sul punto ha confermato la decisione del COA ed a nulla sono servite le giustificazioni adottate dal ricorrente, ignaro che il sito web fosse online e che vi fossero i suoi recapiti.

Infatti, sia la normativa vigente all’epoca dei fatti che quella odierna prevedono da un lato che

“le informazioni pubblicitarie sull’attività professionale, per essere lecite e corrette, debbano essere caratterizzate da trasparenza, correttezza, non equivocità, non ingannevoli, non comparative, né suggestive od elogiative, e ciò anche per un evidente scopo di tutela di affidamento della collettività”

e dall’altro

“il divieto per l’avvocato di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro”.

L’avvocato avendo promesso la definizione della controversia entro un termine prestabilito ha violato i precetti di correttezza e veridicità, dato che non vi può essere alcuna garanzia o certezza in merito alla durata di una controversia.

Inoltre risulta evidente la natura elogiativa e comparativa del messaggio trasmesso, laddove la promessa di definire la controversia entro un termine breve di 240 giorni viene posta a confronto con il termine di 4-5-6 anni occorrenti normalmente agli altri legali.

Da ultimo si deve precisare come le espressioni utilizzare

“senza anticipi, senza spese, senza rischi, pagamento del compenso legato al risultato ottenuto, senza alcun obbligo di corrispettivo in caso di mancato ottenimento del risultato”

sono contrarie agli obblighi deontologici di informazione; inoltre secondo costante orientamento del Consiglio

“costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico”.

Quindi, quello che si ricava è che è lecito svolgere pubblicità professionale, ma le modalità ed il contenuto del messaggio costituiscono illecito disciplinare nel momento in cui questo sia caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER