FALSE GENERALITÀ AL CAPOTRENO


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False generalità al capotreno: si incorre nella fattispecie disciplinata dall’art. 495 c.p. o 496 c.p.?

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 47044 del 2019

Il controllore ferroviario ricopre la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio?

Tale questione è prodromica alla soluzione del caso di specie, in quanto si deve chiarire se chiunque, durante un controllo declinando generalità false al capotreno, incorra nel reato ex art. 495 c.p. o 496 c.p.

L’articolo 495 c.p. che disciplina la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punisce:

“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”.


Invece l’articolo 496 c.p. che disciplina le false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri dispone che:

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Il delitto ex art. 495 c.p. si configura solamente nel caso in cui le false dichiarazioni siano rilasciate ad un pubblico ufficiale, mentre il meno grave delitto ex art. 496 c.p. è integrato quando le dichiarazioni false vengono rilasciate ad un incaricato di un pubblico servizio.

La Corte di Cassazione, con alcune pronunce, la n. 45524/2016 e la n. 31391 del 2008 ha ritenuto di attribuire al capotreno la qualifica di incaricato di un pubblico servizio; e ciò sulla base di quanto disposto dall’art. 358 c.p., il quale dispone che rientrano in tale categoria coloro i quali, “pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, qual è quella svolta dagli enti concessionari di un servizio volto a soddisfare un’esigenza pubblica, svolgono un’attività di carattere intellettivo e non meramente esecutiva e che, tuttavia, mancano dei poteri autoritativi e certificativi tipici della PA”.

Tuttavia gli Ermellini, con la sentenza in commento non ritengono di condividere l’orientamento sopra affermato, ritenendo che la qualità del dipendente debba essere accertata, da parte del giudice di merito, solamente sulla base della disciplina dell’attività oggettivamente considerata.


Si è giunti a tale conclusione in quanto tra le mansioni del capotreno rientra il dovere di contestare i fatti e procedere alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti.

Pertanto, dato che il controllore può ben rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, la ricorrente nel caso di specie è incorsa nella violazione dell’art. 495 c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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