SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il soggetto beneficiario di una procedura di amministrazione di sostegno può in autonomia impugnare le decisioni del giudice?
Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 5380 del 2020
Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da due beneficiari di una procedura di amministrazione di sostegno, avverso il decreto con cui il Giudice Tutelare aveva stabilito l’intervento dell’amministratore di sostegno anche per il compimento di atti di ordinaria amministrazione.
La Corte d’Appello aveva rilevato che, il conferimento del mandato al difensore di fiducia, al fine di promuovere un’azione giudiziaria, rappresenta un atto di straordinaria amministrazione e, per tale motivo aveva sollevato il difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, avendo questi instaurato direttamente il procedimento, senza la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno e l’autorizzazione del giudice tutelare, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 374, n. 5 c.c. e art. 411 c.c.
Nell’adire la Corte di Cassazione, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 374, 406, 407 c.c. e degli artt. 24 e 111 della Costituzione, ritenendo che come i beneficiari di un amministrazione di sostegno possono proporre, ex art. 406, primo comma, c.c., il ricorso per l’apertura della procedura stessa, possono altresì essere legittimati ad impugnare i provvedimenti emessi dal Giudice tutelare nel corso dello stesso procedimento.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato fondato il ricorso, osservando preliminarmente che il decreto con cui il Giudice tutelare aveva imposto ai ricorrenti, l’assistenza dell’amministratore di sostegno anche per gli atti di ordinaria amministrazione, è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto avente natura decisoria, incidendo sullo stato dei beneficiari e limitando ulteriormente la loro capacità di agire.
Sulla base di quanto appena esposto si deve ritenere che
“i beneficiari di un Amministrazione di sostegno hanno la legittimazione processuale per impugnare direttamente un provvedimento del Giudice Tutelare, non occorrendo l’assistenza dell’Amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare”.
I giudici hanno precisato inoltre che
“è pur vero che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 374 c.c. n. 5 e art. 411 c.c., i beneficiari di una Amministrazione di sostegno, per promuovere un’azione giudiziaria nei confronti di terzi, devono essere autorizzati dal giudice tutelare, dovendosi osservare la disciplina generale di cui all’art. 75 c.p.c., secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. Tuttaviam gli stessi beneficiari sono dotati di una autonoma legittimazione processuale ai diversi fini dell’apertura di un’amministrazione di sostegno e per impugnare i provvedmento adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura”.
La legittimazione a compiere tali atti la si ritrova nell’art. 406 c.c. che, in deroga alla regola generale disposta dall’art. 75 c.p.c., attribuisce la legittimazione processuale a proporre il ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di sostegno allo stesso beneficiario
“anche se minore o interdetto o inabilitato”,
pertanto a soggetti privi della capacità di agire e di conseguenza privi della capacità processuale.
Di conseguenza il beneficiario è legittimato non soltanto a proporre ricorso per l’instaurazione di una Amministrazione di sstegno, ma anche ad impugnare il provvedimento con cui il Giudice tutelare abbia deciso sull’apertura della stessa.
Con la sentenza in esame deve essere espresso il seguente principio di diritto:
“I beneficiari di una Amministrazione di Sostegno sono dotati di una autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell’apertura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura, essendo, invece necessaria l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e la previa autorizzazione del Giudice Tutelare, a norma de combinato disposto dell’art. 374 c.c. n. 5 e art. 411 c.c., per l’instaurazione di giudizi nei confronti di soggetti terzi estranei a tale procedura”.