..E SE IL BULLISMO E’ INVENTATO? I GENITORI DEVONO PAGARE I DANNI

Secondo il Tribunale di Savona al ragazzo accusato in maniera ingiusta di bullismo ed alla madre di quest’ultimo andrà risarcito il danno causato dallo sconvolgimento della loro quotidianità a causa delle accuse false

Rischiano di essere condannati in solido per il risarcimento dei danni, i genitori del ragazzo che, mentendo, ha accusato ingiustamente altri di averlo bullizzato.

Ciò è quanto deciso dal Tribunale di Savona, con la sentenza n. 79/2018, con cui ha condannato il padre e la madre di un ragazzo a risarcire 7.800 euro, a titolo di danno morale, sia al minore, che era stato ingiustamente accusato di essere un bullo, sia alla madre del minore. Somma a cui si sono aggiunti anche altri 1.000 euro per danni patrimoniali.

Il caso di specie:

Il ragazzo, figlio della coppia, all’epoca della vicenda undicenne, aveva denunciato tramite la madre di essere stato vittima di atti di bullismo perpetrati da 3 ragazzi nei bagni della scuola che frequentavano. Accuse molto pesanti, confermate anche innanzi ai Carabinieri, in cui il ragazzo aveva descritto i bulli e le condotte da questi poste in essere, consistenti in lesioni, richieste di denaro da lui soddisfatte e minacce.

Tra i presunti colpevoli vi era un ragazzino quattordicenne, convocato in caserma dei carabinieri per l’identificazione, l’elezione di domicilio e la nomina di un difensore e poi interrogato. In un secondo momento il P.M. aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento in quanto l’accusatore aveva dichiarato di essersi inventato tutta la faccenda.

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Da qui il contrattacco della famiglia del ragazzino accusato ingiustamente per ottenere il risarcimento dei danni.

Secondo il Tribunale ligure, tale pretesa è fondata, il minore che ha accusato ingiustamente il compagno più grande è colpevole di calunnia e sono i suoi genitori a doverne rispondere, in base all’articolo 2048, primo comma del codice civile.

Sulla coppia grava una doppia presunzione di colpa, in vigilando ed in educando, che non consiste nel non aver impedito il verificarsi del fatto, ma in una condotta anteriore alla commissione dell’illecito, consistente nella violazione dei dovere inderogabili posti a carico dell’art. 147 c.c.

Per liberarsi della presunzione di colpa ex art. 2048, i genitori avrebbero dovuto dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, di aver impartito al ragazzo una buona educazione e di aver adeguatamente vigilato su di lui.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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